(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                          ENTRATA IN VIGORE 
    1. La presente Convenzione sara' ratificata e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati a .............. non appena possibile. 
    2. La Convenzione entrera' in  vigore  alla  data  dello  scambio
degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: 
    (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte, alle somme realizzate il, o  successivamente  al,  1°  gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui la  presente  Convenzione
entrera' in vigore; 
    (b)  con  riferimento  ad  altre  imposte  sul  reddito   e   sul
patrimonio, alle imposte applicabili per i  periodi  di  imposta  che
iniziano il,  o  successivamente  al,  1°  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.