(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
                              DENUNCIA 
    1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla  denuncia
da parte di uno degli Stati  contraenti.  Ciascuno  Stato  contraente
puo' denunciare la Convenzione per  via  diplomatica  non  prima  che
siano  trascorsi  cinque  anni   dalla   sua   entrata   in   vigore,
notificandone  la  cessazione  almeno  sei  mesi  prima  della   fine
dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione  cessera'  di  avere
effetto: 
    (a) con riferimento alle  imposte  prelevate  alla  fonte,  sulle
somme realizzate il,  o  successivamente  al,  1°  gennaio  dell'anno
solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; 
    (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,
1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel  quale  e'  stata
notiftcata la denuncia. 
    IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE  AUTORIZZATI  A  FARLO
HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. 
    FATTA a Roma, il 31-10-2000 in duplice  esemplare,  nelle  lingue
italiana, georgiana ed inglese tutti i testi facenti egualmente fede,
prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. 
 
    

    Per il Governo della Rebubblica           Per la Georgia
              Italiana
    

              Parte di provvedimento in formato grafico