Articolo 31 DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notiftcata la denuncia. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. FATTA a Roma, il 31-10-2000 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, georgiana ed inglese tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Rebubblica Per la Georgia Italiana Parte di provvedimento in formato grafico