(Protocollo aggiuntivo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
    alla Convenzione tra il Governo della Repubblica  Italiana  e  la
Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di  imposte  sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. 
    All'atto della firma della Convenzione conclusa in  data  odierna
tra il Governo della Repubblica Italiana e la Georgia per evitare  le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno  concordato
le seguenti disposizioni  aggiuntive  che  formano  parte  integrante
della Convenzione. 
    Resta inteso che: 
    1. Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, comma a), qualora
l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio,  la  presente
Convenzione si applichera' a tale imposta  e  la  doppia  imposizione
sara' evitata  in  conformita'  alle  disposizioni  del  paragrafo  2
dell'articolo 24 della Convenzione. 
    2. Con riferimento all'articolo  7,  l'espressione  "utili  delle
imprese" comprende, nel caso della Georgia, i profitti economici. 
    3. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese
sostenute   per   gli   scopi   perseguiti   dalla   stessa   stabile
organizzazione" si  intendono  le  spese  direttamente  connesse  con
l'attivita' di detta stabile organizzazione; 
    4.  Con  riferimento  all'articolo   8,   gli   utili   derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale di navi  o  di  aeromobili
comprendono: 
    (a) gli utili derivanti dal noleggio  di  navi  o  di  aeromobili
utilizzati in traffico internazionale. 
    (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di  container
(inclusi  rimorchi,  chiatte,  e  la  relativa  attrezzatura  per  il
trasporto di container qualora essi costituiscano utili occasionali e
secondari rispetto  agli  altri  utili  derivanti  dall'esercizio  in
traffico internazionale di navi o di aeromobili. 
    5. Le disposizioni di cui al paragrafo  3  dell'articolo  29  non
pregiudicano  il  diritto  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti di stabilire, di comune  accordo,  procedure  diverse  per
l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. 
    IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI DEBITAMENTE  AUTORIZZATI  A  FARLO,
HANNO FIRMATO IL PRESENTE PROTOCOLLO. 
    FATTO a Roma, il 31-10-2000 in duplice  esemplare,  nelle  lingue
italiana, georgiana ed inglese tutti i testi facenti egualmente fede,
prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. 
    

    Per il Governo della Rebubblica           Per la Georgia
              Italiana
    

              Parte di provvedimento in formato grafico