PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, comma a), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applichera' a tale imposta e la doppia imposizione sara' evitata in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24 della Convenzione. 2. Con riferimento all'articolo 7, l'espressione "utili delle imprese" comprende, nel caso della Georgia, i profitti economici. 3. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione; 4. Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale di navi o di aeromobili comprendono: (a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale. (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 5. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO, HANNO FIRMATO IL PRESENTE PROTOCOLLO. FATTO a Roma, il 31-10-2000 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, georgiana ed inglese tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Rebubblica Per la Georgia Italiana Parte di provvedimento in formato grafico