(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                              RESIDENTI 
    1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta
in detto Stato soltanto per il reddito che  esse  ricavano  da  fonti
situate in detto Stato o per il patrimonio  che  esse  possiedono  in
detto Stato. 
    2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
    (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente
nel  quale  ha  un'abitazione  permanente;  quando  essa  dispone  di
un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati  contraenti,   e'
considerata  residente  dello  Stato  contraente  nel  quale  le  sue
relazioni personali ed economiche sono  piu'  strette  (centro  degli
interessi vitali); 
    (b) se non si puo' determinare  lo  Stato  contraente  nel  quale
detta persona ha il  centro  dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la
medesima non  ha  un'abitazione  permanente  in  alcuno  degli  Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato  contraente  in
cui soggiorna abitualmente; 
    (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa
e' considerata residente dello  Stato  contraente  del  quale  ha  la
nazionalita'; 
    (d) se detta persona ha la nazionalita'  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, o se non  ha  la  nazionalita'  di  alcuno  di  essi,  le
autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di
comune accordo. 
    3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova
la sede della sua direzione effettiva.