(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                       STABILE OROGANIZZAZIONE 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
    2.   L'espressione   "stabile   organizzazione"   comprende    in
particolare: 
    (a) una sede di direzione; 
    (b) una succursale; 
    (c) un ufficio; 
    (d) un'officina; 
    (e) un laboratorio; 
    (f) una miniera, una cava od ogni altro luogo  di  estrazione  di
risorse naturali; 
    (g) un cantiere di costruzione  o  di  montaggio  la  cui  durata
oltrepassa i 6 mesi. 
    3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
    (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di  deposito,  di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
    (b) i beni o le merci appanenenti all'impresa sono  immagazzinate
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
    (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
    (d) una sede fissa di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
    (e) una sede fissa di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche  o  di
attivita' analoghe che abbiano carattere  preparatorio  o  ausiliario
per l'impresa. 
    4. Una persona che agisce in uno Stato contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente diversa da un agenre che  goda
di uno status indipendente, di cui al paragrafo  5  -  z  considerata
stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato  stesso
di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso  in  cui  Iattivita'  di
detta  persona  sia  limitata  all'acquisto  di  beni  o  merci   per
l'impresa. 
    5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente  abbia
una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente  per  il  solo
fatto che essa esercita in detto Stato la propria attivita' per mezzo
di  un  mediatore,  di  un  commissario  generale  o  di  ogni  altro
intermediario che goda di uno sratus indipendente, a  condizione  che
dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
    6. Il fatto che una societa' residente di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questo  altro
Stato (per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)  non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.