(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
    1. I redditi che un residente di uno Stato contraente  ritrae  da
beni  immobili  (compresi  i  redditi  delle  attivita'  agricole   o
forestali) situati nell'altro Stato  contraente  sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
    2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della
legislazione dello Stato Contraente  in  cui  i  beni  sono  situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole  e  forestali,  i  diritti  ai  quali  si
applicano  le  disposizioni  del  diritto  privato   riguardanti   la
proprieta'  fondiaria.  Si  considerano   altresi   "beni   immobili"
l'usufrutto dei beni  immobili  e  i  diritti  relativi  a  pagamenti
variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello
sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati
beni immobili. 
    3. Le disposizioni  del  paragrafo  1  si  applicano  ai  redditi
derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra
forma di utilizzazione di beni immobili. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e  3  si  applicano  anche  ai
redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche'  ai  redditi
dei beni immobili  utilizzati  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente.