(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
    1. Allorche' 
    (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa  direttamente  o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di 
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
    (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
    e, nell'uno  e  nell'altro  caso,  le  due  imprese,  nelle  loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono  essere  inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
    2. Allorche' uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili  di
un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a  tassazione
- gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata
tassata in detto altro Stato, e gli utili cosi'  inclusi  sono  utili
che sarebbero stati realizzati dall'impresa del  primo  Stato  se  le
condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle  che  si
sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro  Stato  procede
ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata
su quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno  effettuarsi  unicamente
in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della
presente Convenzione.