Art. 4.

    1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  provvedono  alle finalita' di cui alla presente legge
nell'ambito  delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle
relative  norme  di  attuazione,  senza  oneri a carico della finanza
pubblica.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 1° agosto 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli