Art. 3.
             (Definizione dei parametri di riferimento).
   1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge  nella  Gazzetta  Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per
le  imprese  operanti  nel settore e di evitare possibili distorsioni
della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto
i  parametri  di  riferimento  per  la determinazione, da parte delle
singole regioni:
   a)  della  misura  delle  sanzioni  pecuniarie  in  relazione alla
gravita' delle infrazioni commesse;
   b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla
revoca dell'autorizzazione.