ART. 11.
   (Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone
                 che collaborano con la giustizia).
1.  Al  comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive  modificazioni,  dopo  le parole: "di cui all'articolo 51,
comma  3-bis,  del  codice  di  procedura  penale"  sono  aggiunte le
seguenti:   "e   agli   articoli   600-bis,   600-ter,  600-quater  e
600-quinquies del codice penale".
2.  Dopo  il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge
n. 8 del 1991, e' aggiunto il seguente:
"8-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto
compatibili  anche nei confronti delle persone condannate per uno dei
delitti  previsti  dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
codice  penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte
di  collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma
3".
 
          Note all'art. 11:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge
          15 gennaio  1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri
          di  persona  a  scopo di estorsione e per la protezione dei
          testimoni  di  giustizia,  nonche'  per  la protezione e il
          trattamento  sanzionatorio di coloro che collaborano con la
          giustizia.) come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  9  (Condizioni  di applicabilita' delle speciali
          misure  di  protezione).  -  1. Alle persone che tengono le
          condotte  o  che  si  trovano nelle condizioni previste dai
          commi   2   e   5  possono  essere  applicate,  secondo  le
          disposizioni   del   presente   Capo,  speciali  misure  di
          protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
          ove necessario, anche alla loro assistenza.
              2.  Le  speciali  misure  di  protezione sono applicate
          quando  risulta  la inadeguatezza delle ordinarie misure di
          tutela  adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
          sicurezza  o, se si tratta di persone detenute o internate,
          dal    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  e risulta altresi' che
          le  persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
          grave  e  attuale  pericolo  per  effetto  di  talune delle
          condotte   di   collaborazione  aventi  le  caratteristiche
          indicate  nel  comma  3  e  tenute  relativamente a delitti
          commessi   per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine  costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
          cui  all'art.  51,  comma  3-bis,  del  codice di procedura
          penale  e  agli  articoli  600-bis,  600-ter, 600-quater, e
          600-quinquies del codice penale.
              3.  Ai  fini dell'applicazione delle speciali misure di
          protezione,   assumono   rilievo  la  collaborazione  o  le
          dichiarazioni  rese nel corso di un procedimento penale. La
          collaborazione  e  le  dichiarazioni  predette devono avere
          carattere  di  intrinseca  attendibilita'.  Devono altresi'
          avere  carattere  di  novita'  o di completezza o per altri
          elementi  devono  apparire  di  notevole  importanza per lo
          sviluppo  delle  indagini o ai fini del giudizio ovvero per
          le   attivita'   di   investigazione   sulle   connotazioni
          strutturali,  le  dotazioni  di  armi, esplosivi o beni, le
          articolazioni  e  i  collegamenti  interni o internazionali
          delle   organizzazioni   criminali   di   tipo   mafioso  o
          terroristico-eversivo  o sugli obiettivi, le finalita' e le
          modalita' operative di dette organizzazioni.
              4.   Se  le  speciali  misure  di  protezione  indicate
          nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
          ed  attualita'  del pericolo, esse possono essere applicate
          anche  mediante la definizione di uno speciale programma di
          protezione  i  cui  contenuti  sono  indicati nell'art. 13,
          comma 5.
              5.  Le  speciali misure di protezione di cui al comma 4
          possono  essere  applicate  anche  a  coloro  che convivono
          stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
          presenza  di  specifiche  situazioni,  anche  a  coloro che
          risultino  esposti  a  grave, attuale e concreto pericolo a
          causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
          Il  solo  rapporto  di parentela, affinita' o coniugio, non
          determina,    in    difetto    di   stabile   coabitazione,
          l'applicazione delle misure.
              6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
          tiene  conto,  oltre  che  dello spessore delle condotte di
          collaborazione   o   della   rilevanza   e  qualita'  delle
          dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
          del   gruppo   criminale   in   relazione   al   quale   la
          collaborazione  o  le dichiarazioni sono rese, valutate con
          specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
          gruppo e' localmente in grado di valersi.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 16-novies del citato
          decreto-legge  15 gennaio 1991, n. 8, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  16-novies  (Benefici  penitenziari).  -  1.  Nei
          confronti  delle persone condannate per un delitto commesso
          per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
          costituzionale  o  per  uno dei delitti di cui all'art. 51,
          comma  3-bis,  del  codice di procedura penale, che abbiano
          prestato,  anche dopo la condanna, taluna delle condotte di
          collaborazione   che   consentono   la   concessione  delle
          circostanze  attenuanti  previste  dal  codice  penale o da
          disposizioni  speciali,  la  liberazione  condizionale,  la
          concessione  dei permessi premio e l'ammissione alla misura
          della  detenzione  domiciliare  prevista  dall'art.  47-ter
          della   legge   26 luglio   1975,   n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  disposte su proposta ovvero sentiti i
          procuratori generali presso le corti di appello interessati
          a  norma dell'art. 11 del presente decreto o il procuratore
          nazionale antimafia.
              2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o
          il  procuratore  nazionale  antimafia forniscono ogni utile
          informazione  sulle  caratteristiche  della  collaborazione
          prestata.  Su  richiesta  del tribunale o del magistrato di
          sorveglianza,  allegano alla proposta o al parere copia del
          verbale  illustrativo dei contenuti della collaborazione e,
          se  si  tratta  di  persona sottoposta a speciali misure di
          protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
              3.  La  proposta  o  il  parere  indicati  nel  comma 2
          contengono  inoltre  la  valutazione della condotta e della
          pericolosita'  sociale del condannato e precisano in specie
          se   questi   si   e'   mai   rifiutato   di  sottoporsi  a
          interrogatorio  o  a  esame o ad altro atto di indagine nel
          corso  dei  procedimenti  penali  in cui ha prestato la sua
          collaborazione.   Precisano   inoltre  gli  altri  elementi
          rilevanti  ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche
          con  riferimento  alla  attualita'  dei collegamenti con la
          criminalita' organizzata o eversiva.
              4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi
          2  e  3,  il  tribunale o il magistrato di sorveglianza, se
          ritiene  che  sussistano  i  presupposti di cui al comma 1,
          avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre
          che  sussista  il ravvedimento e non vi siano elementi tali
          da  far  ritenere  la  sussistenza  di  collegamenti con la
          criminalita'    organizzata    o    eversiva,   adotta   il
          provvedimento  indicato  nel  comma  1 anche in deroga alle
          vigenti  disposizioni,  ivi  comprese  quelle  relative  ai
          limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale e agli
          articoli  30-ter  e  47-ter  della legge 26 luglio 1975, n.
          354,   e  successive  modificazioni.  Il  provvedimento  e'
          specificamente  motivato  nei  casi  in  cui  le  autorita'
          indicate  nel  comma 2 del presente articolo hanno espresso
          parere  sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti
          di  pena  possono  essere  adottati  soltanto  se, entro il
          termine  prescritto dall'art. 16-quater e' stato redatto il
          verbale  illustrativo  dei  contenuti  della collaborazione
          previsto  dal  medesimo  art. 16-quater e, salvo che non si
          tratti  di  permesso premio, soltanto dopo la espiazione di
          almeno  un  quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta
          di  condannato  all'ergastolo,  dopo l'espiazione di almeno
          dieci anni di pena.
              5.  Se  la  collaborazione  prestata  dopo  la condanna
          riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta
          la  condanna  stessa,  i benefici di cui al comma 1 possono
          essere  concessi  in  deroga alle disposizioni vigenti solo
          dopo  l'emissione della sentenza di primo grado concernente
          i  fatti  oggetto  della  collaborazione  che ne confermi i
          requisiti di cui all'art. 9, comma 3.
              6.   Le   modalita'  di  attuazione  dei  provvedimenti
          indicati  nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che
          provvedono  alla  tutela  o  alla  protezione  dei soggetti
          interessati  e possono essere tali organi a provvedere alle
          notifiche,  alle  comunicazioni  e  alla  esecuzione  delle
          disposizioni    del   tribunale   o   del   magistrato   di
          sorveglianza.
              7.  La  modifica  o  la  revoca  dei  provvedimenti  e'
          disposta  d'ufficio  ovvero  su  proposta  o  parere  delle
          autorita'  indicate  nel  comma  2. Nei casi di urgenza, il
          magistrato   di  sorveglianza  puo'  disporre  con  decreto
          motivato  la  sospensione cautelativa dei provvedimenti. La
          sospensione  cessa  di  avere  efficacia se, trattandosi di
          provvedimento  di competenza del tribunale di sorveglianza,
          questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione
          degli  atti.  Ai  fini della modifica, della revoca o della
          sospensione    cautelativa   dei   provvedimenti   assumono
          specifico  rilievo  quelle  condotte  tenute  dal  soggetto
          interessato   che,  a  norma  degli  articoli  13-quater  e
          16-septies,  possono  comportare  la  modifica  o la revoca
          delle  speciali  misure  di  protezione ovvero la revisione
          delle  sentenze  che hanno concesso taluna delle attenuanti
          in materia di collaborazione.
              8.  Quando i provvedimenti di liberazione condizionale,
          di  assegnazione  al lavoro all'esterno, di concessione dei
          permessi  premio  e  di  ammissione  a  taluna delle misure
          alternative alla detenzione previste dal titolo I, capo VI,
          della   legge   26 luglio   1975,   n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  adottati  nei  confronti  di  persona
          sottoposta  a  speciali misure di protezione, la competenza
          appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del
          luogo  in  cui la persona medesima ha eletto il domicilio a
          norma dell'art. 12, comma 3-bis, del presente decreto .
              8-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  in  quanto compatibili anche nei confronti delle
          persone  condannate  per uno dei delitti previsti dal libro
          II,  titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che
          abbiano  prestato,  anche  dopo  la  condanna,  condotte di
          collaborazione  aventi  i  requisiti  previsti dall'art. 9,
          comma 3.».