ART. 13. 
(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per  le  vittime
   dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale). 
 
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis  del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,  per  le  vittime  dei
reati previsti dagli articoli 600  e  601  del  codice  penale,  come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  1  e  2  della  presente
legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3,  uno
speciale programma di assistenza che garantisce, in via  transitoria,
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza  sanitaria.
Il programma  e'  definito  con  regolamento  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro per le pari opportunita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia. 
  2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601
del codice penale sia persona straniera  restano  comunque  salve  le
disposizioni dell'articolo 18  del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 286 del 1998. 
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato in 2,5 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2003,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo allo stesso Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16-bis  del  citato
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,   e
          successive modificazioni: 
              «Art. 16-bis (Applicazione  delle  speciali  misure  di
          protezione ai testimoni di giustizia).  -  1.  Le  speciali
          misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma  5,
          se ne ricorrono i presupposti, si applicano  a  coloro  che
          assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in  ordine
          ai  quali  rendono  le  dichiarazioni   esclusivamente   la
          qualita' di persona offesa dal  reato,  ovvero  di  persona
          informata sui  fatti  o  di  testimone,  purche'  nei  loro
          confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione,
          ovvero non sia in corso  un  procedimento  di  applicazione
          della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575.
          Tali  soggetti  sono,  ai  fini   del   presente   decreto,
          denominati "testimoni di giustizia". 
              2. Le dichiarazioni rese  dai  testimoni  di  giustizia
          possono anche non avere le caratteristiche di cui  all'art.
          9, comma 3, salvo  avere  carattere  di  attendibilita',  e
          riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma  2
          dello stesso articolo. 
              3. Le speciali misure di protezione  si  applicano,  se
          ritenute necessarie, a coloro  che  coabitano  o  convivono
          stabilmente con le persone indicate nel comma  1,  nonche',
          ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a  grave,
          attuale  e  concreto  pericolo  a  causa  delle   relazioni
          trattenute con le medesime persone.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e)». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  18  del  citato   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note all'art. 12.