ART. 14.
                    (Misure per la prevenzione).
1.  Al  fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei
confronti  dei  reati  di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu' e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli
affari  esteri  definisce  le politiche di cooperazione nei confronti
dei   Paesi  interessati  dai  predetti  reati  tenendo  conto  della
collaborazione  da  essi  prestata  e  dell'attenzione  riservata dai
medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede
ad  organizzare,  d'intesa  con il Ministro per le pari opportunita',
incontri  internazionali e campagne di informazione anche all'interno
dei  Paesi  di  prevalente  provenienza delle vittime del traffico di
persone.  In  vista della medesima finalita' i Ministri dell'interno,
per  le  pari  opportunita',  della  giustizia  e  del lavoro e delle
politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di
addestramento del personale, nonche' ogni altra utile iniziativa.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.