ART. 2.
           (Modifica dell'articolo 601 del codice penale).
1. L'articolo 601 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART.  601.  -  (Tratta  di  persone).  - Chiunque commette tratta di
persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero,
al  fine  di  commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo
articolo,   la  induce  mediante  inganno  o  la  costringe  mediante
violenza,  minaccia,  abuso  di  autorita'  o  approfittamento di una
situazione  di  inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita',  o  mediante  promessa  o dazione di somme di denaro o di
altri  vantaggi  alla  persona  che  su  di essa ha autorita', a fare
ingresso  o  a  soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi  al  suo  interno,  e' punito con la reclusione da otto a
venti anni.
La  pena  e'  aumentata da un terzo alla meta' se i delitti di cui al
presente  articolo  sono  commessi  in  danno  di  minore  degli anni
diciotto  o  sono  diretti allo sfruttamento della prostituzione o al
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".