ART. 3.
           (Modifica dell'articolo 602 del codice penale).
1. L'articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART.  602.  - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori
dei  casi  indicati  nell'articolo  601, acquista o aliena o cede una
persona  che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600
e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La  pena  e' aumentata da un terzo alla meta' se la persona offesa e'
minore  degli  anni  diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma
sono  diretti  allo  sfruttamento  della  prostituzione  o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".