ART. 8.
   (Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
         n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
                     18 febbraio 1992, n. 172).
1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  31  dicembre  1991, n. 419,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172,
al  comma  1,  dopo  le  parole:  "agli  articoli"  sono  inserite le
seguenti:  "600,  600-bis,  600-ter,  600-quater, 600-quinquies, 601,
602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e
di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75".
2.  Nel  caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta
fermo  quanto  previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 10 del decreto-legge
          31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno
          per  le  vittime  di richieste estorsive.), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 1992, n. 172, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  10  (Disposizioni  processuali).  - 1. Quando e'
          necessario   per  acquisire  rilevanti  elementi  probatori
          ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei
          delitti   di  cui  agli  articoli  600,  600-bis,  600-ter,
          600-quater,  600-quinquies,  601,  602, 629, 644, 648-bis e
          648-ter  del  codice penale e di cui all'art. 3 della legge
          20 febbraio  1958,  n.  75, il pubblico ministero puo', con
          decreto  motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti
          che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo
          dell'indiziato  di  delitto  o  del  sequestro. Nei casi di
          urgenza    il    ritardo   dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti  puo'  essere disposto anche oralmente, ma il
          relativo  decreto  deve  essere  emesso entro le successive
          quarantotto ore.
              2.  Per  gli  stessi  motivi  di  cui  al  comma  1 gli
          ufficiali   di   polizia  giudiziaria  possono  omettere  o
          ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
          avviso,  anche  oralmente, al pubblico ministero competente
          per  le  indagini,  e  provvedono a trasmettere allo stesso
          motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.».
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 3 agosto
          1998,   n.   269   (Norme   contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione,  della  pornografia, del turismo sessuale in
          danno  di  minori,  quindi  nuove  norme  di  riduzione  in
          schiavitu'.):
              «Art.  14  (Attivita'  di  contrasto). - 1. Nell'ambito
          delle  operazioni  disposte dal questore o dal responsabile
          di    livello    almeno   provinciale   dell'organismo   di
          appartenenza,  gli  ufficiali  di polizia giudiziaria delle
          strutture  specializzate  per  la  repressione  dei delitti
          sessuali  o  per  la  tutela  dei  minori, ovvero di quelle
          istituite  per  il  contrasto  dei  delitti di criminalita'
          organizzata,  possono, previa autorizzazione dell'autorita'
          giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in
          ordine  ai  delitti  di  cui  agli  articoli 600-bis, primo
          comma,   600-ter,   commi   primo,   secondo   e  terzo,  e
          600-quinquies  del codice penale, introdotti dalla presente
          legge,   procedere   all'acquisto   simulato  di  materiale
          pornografico  e alle relative attivita' di intermediazione,
          nonche'  partecipare  alle  iniziative  turistiche  di  cui
          all'art.  5  della  presente  legge.  Dell'acquisto e' data
          immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo',
          con  decreto  motivato,  differire  il  sequestro sino alla
          conclusione delle indagini.
              2.   Nell'ambito   dei   compiti   di   polizia   delle
          telecomunicazioni,  definiti con il decreto di cui all'art.
          1,  comma  15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo
          del   Ministero   dell'interno   per   la  sicurezza  e  la
          regolarita'  dei  servizi  di  telecomunicazione svolge, su
          richiesta  dell'autorita'  giudiziaria,  motivata a pena di
          nullita',  le  attivita'  occorrenti  per  il contrasto dei
          delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
          commi  primo,  secondo  e terzo, e 600-quinquies del codice
          penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
          mezzi  di  comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
          di  telecomunicazione  disponibili al pubblico. A tal fine,
          il   personale   addetto  puo'  utilizzare  indicazioni  di
          copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
          gestire  aree  di comunicazione o scambio su reti o sistemi
          telematici,  ovvero  per  partecipare  ad esse. Il predetto
          personale  specializzato effettua con le medesime finalita'
          le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.
              3. L'autorita'  giudiziaria puo', con decreto motivato,
          ritardare   l'emissione   o   disporre  che  sia  ritardata
          l'esecuzione   dei  provvedimenti  di  cattura,  arresto  o
          sequestro,  quando  sia  necessario per acquisire rilevanti
          elementi   probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o  la
          cattura  dei  responsabili dei delitti di cui agli articoli
          600-bis,  primo  comma,  600-ter,  commi  primo,  secondo e
          terzo,   e  600-quinquies  del  codice  penale.  Quando  e'
          identificata  o identificabile la persona offesa dal reato,
          il  provvedimento  e' adottato sentito il procuratore della
          Repubblica  presso  il  tribunale per i minorenni nella cui
          circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
              4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in
          custodia  giudiziale  con  facolta'  d'uso,  agli organi di
          polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego
          nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.».