Art. 10.
               Procedure differenziate e semplificate
  1.   L'autorita'   nazionale   competente,  ove  siano  disponibili
sufficienti  evidenze  scientifiche riguardo alle emissioni di taluni
OGM  in determinati ecosistemi e se gli OGM in questione soddisfano i
criteri   enunciati   nell'allegato  V,  acquisito  il  parere  della
Commissione   di   cui   all'articolo 6   e   dei  Ministeri  di  cui
all'articolo 2,  per quanto di rispettiva competenza, puo' presentare
alla  Commissione  europea  una proposta motivata al fine di ottenere
un'autorizzazione  alla  applicazione  di  procedure  differenziate o
semplificate per tali tipi di OGM.