Art. 12. Consultazione e informazione pubblica 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27, l'autorita' nazionale competente provvede, secondo le modalita' indicate nell'allegato VIII, ad effettuare la consultazione pubblica e a garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni deliberate nell'ambiente di OGM contemplate nel Titolo II. 2. Sono oggetto di consultazione pubblica, ai sensi del comma 1, i seguenti documenti ed informazioni forniti dal notificante: a) la sintesi del fascicolo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 7; b) la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b); c) ogni nuova informazione di cui all'articolo 11, comma 2. 3. I documenti e le informazioni di cui al comma 2 restano disponibili per la consultazione pubblica secondo le modalita' dell'allegato VIII per un periodo di trenta giorni. 4. L'autorita' nazionale competente, al termine del periodo di cui al comma 3 raccoglie e trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6, tutte le osservazioni eventualmente pervenute nel corso della consultazione; 5. L'autorita' nazionale competente rende pubbliche, secondo le modalita' dell'allegato VIII, le informazioni concernenti: a) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4; b) gli esiti dei controlli del piano di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 5); c) le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 9, comma 2; d) il provvedimento di autorizzazione o di diniego di cui all'articolo 9, comma 3; e) le proposte di cui all'articolo 10, ove non gia' rese pubbliche dalla Commissione europea; f) la relazione conclusiva ed il parere sull'emissione di cui all'articolo 13. 6. Chiunque coltiva piante geneticamente modificate appone adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM.