Art. 12.
                Consultazione e informazione pubblica
  1.  Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27, l'autorita'
nazionale   competente   provvede,   secondo  le  modalita'  indicate
nell'allegato  VIII,  ad  effettuare  la  consultazione  pubblica e a
garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle
emissioni deliberate nell'ambiente di OGM contemplate nel Titolo II.
  2.  Sono oggetto di consultazione pubblica, ai sensi del comma 1, i
seguenti documenti ed informazioni forniti dal notificante:
      a)  la  sintesi  del  fascicolo di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera a), punto 7;
      b) la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 8,
comma 2, lettera b);
      c) ogni nuova informazione di cui all'articolo 11, comma 2.
  3.  I  documenti  e  le  informazioni  di  cui  al  comma 2 restano
disponibili  per  la  consultazione  pubblica  secondo  le  modalita'
dell'allegato VIII per un periodo di trenta giorni.
  4.  L'autorita' nazionale competente, al termine del periodo di cui
al   comma   3   raccoglie   e  trasmette  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 6,  tutte  le  osservazioni  eventualmente pervenute nel
corso della consultazione;
  5.  L'autorita'  nazionale  competente  rende pubbliche, secondo le
modalita' dell'allegato VIII, le informazioni concernenti:
    a) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
    b) gli  esiti  dei  controlli  del  piano  di monitoraggio di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 5);
    c) le  conclusioni della valutazione di cui all'articolo 9, comma
2;
    d) il  provvedimento  di  autorizzazione  o  di  diniego  di  cui
all'articolo 9, comma 3;
    e) le   proposte  di  cui  all'articolo 10,  ove  non  gia'  rese
pubbliche dalla Commissione europea;
    f) la  relazione  conclusiva  ed  il parere sull'emissione di cui
all'articolo 13.
  6. Chiunque coltiva piante geneticamente modificate appone adeguati
cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM.