Art. 13.
                 Relazione conclusiva sull'emissione
  1.  All'esito  di  ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente
fissate  nel  provvedimento  di  autorizzazione, il notificante invia
all'autorita'   nazionale   competente   una   relazione   conclusiva
sull'emissione  stessa  nella  quale sono riportati i risultati della
verifica  sperimentale  sui possibili rischi ed impatti per la salute
umana, animale e per l'ambiente.
  2. L'autorita' nazionale competente trasmette copia della relazione
di cui al comma 1 ai Ministeri della salute, delle politiche agricole
e   forestali,   all'APAT   ed   alle  regioni  e  province  autonome
interessate.
  3.  L'autorita' nazionale competente, avvalendosi della Commissione
di  cui  all'articolo 6,  effettua una valutazione della relazione di
cui  al  comma 1,  elaborando  sulla stessa un parere che deve essere
comunicato  al  notificante  ed  alle  regioni  e  province  autonome
interessate.