Art. 14.
         Scambio di informazioni con le autorita' competenti
        degli altri Stati membri e con la Commissione europea
  1. L'autorita' nazionale competente invia alla Commissione europea,
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento, una sintesi di ogni notifica
ricevuta a norma dell'articolo 8.
  2.  Fatto  salvo quanto previsto dal comma 3, l'autorita' nazionale
competente informa le autorita' competenti degli altri Stati membri e
la  Commissione  europea  delle decisioni definitive adottate a norma
dell'articolo 9,  comma  3,  comprese eventualmente le ragioni per le
quali  una  notifica  e'  stata respinta, nonche' dei risultati delle
emissioni pervenuti a norma dell'articolo 13, comma 1.
  3.  L'autorita'  nazionale  competente,  ricevuta dalla Commissione
europea  comunicazione  in  merito  ad  una decisione che ammette una
procedura  differenziata  o  semplificata  per taluni OGM, sentita la
Commissione  di cui all'articolo 6, comunica alla Commissione europea
medesima se intende o meno avvalersi di tale procedura.
  4.  L'autorita'  nazionale  competente una volta all'anno trasmette
alla Commissione europea un elenco degli OGM il cui rilascio e' stato
autorizzato   mediante  le  procedure  differenziate  e  semplificate
autorizzate  dalla Commissione europea, nonche' un elenco degli OGM i
cui rilasci non sono stati autorizzati.