Art. 15.
                        Normativa settoriale
  1. Gli articoli da 16 a 26 non si applicano agli OGM autorizzati in
base  ad  atti  comunitari  adottati  successivamente  alla direttiva
2001/18/CE  che  contengono  esplicito  riferimento alla stessa e che
prescrivono, salvi gli altri obblighi previsti dai suddetti atti:
    a)  una  valutazione  del rischio ambientale specifico effettuata
secondo  i  principi  stabiliti  nell'allegato II  e sulla base delle
informazioni di cui all'allegato III;
    b) obblighi in materia di gestione del rischio, di etichettatura,
di  monitoraggio,  di  informazione  del  pubblico  e  di clausole di
salvaguardia  almeno  equivalenti  a  quelli  previsti  dal  presente
decreto.
  2.  Gli  articoli  da 16 a 26 non si applicano agli OGM autorizzati
dal  regolamento  CEE  del  Consiglio n. 2309/93, a condizione che la
valutazione  specifica  di  rischio ambientale sia compiuta secondo i
principi di cui all'allegato II e sulla base del tipo di informazioni
indicate  nell'allegato III, fatti salvi altri obblighi pertinenti in
materia  di  valutazione  del  rischio,  di  gestione del rischio, di
etichettatura,  di  monitoraggio,  di  informazione del pubblico e di
clausola   di   salvaguardia  previsti  dalla  normativa  comunitaria
relativa ai medicinali per uso umano e veterinario.
 
          Note all'art. 15:
              - Per la direttiva 2001/18/CE vedi note alle premesse.
              -  Il  regolamento  CEE  del  Consiglio  n.  2309/93 e'
          pubblicato in GUCE n. L 214 del 24 agosto 1993.