Art. 16.
                        Procedura di notifica
  1. Chiunque intenda immettere sul mercato comunitario, per la prima
volta  in  Italia,  un  OGM,  e'  tenuto  a darne preventiva notifica
all'autorita'  nazionale competente, informandone gli altri ministeri
indicati all'articolo 2, comma 1.
  2. L'autorita' nazionale competente:
    a) invia immediatamente alla Commissione europea e alle autorita'
competenti  degli altri Stati membri, nonche' alle regioni e province
autonome, la sintesi di cui al comma 3, lettera i);
    b) trasmette alla Commissione europea copia della notifica, se la
stessa rispetta i requisiti previsti dal comma 3, e, contestualmente,
la relazione di valutazione, a norma dell'articolo 17, comma 3.
  3. La notifica comprende:
    a) la  copia  della  valutazione  della relazione finale relativa
all'emissione   deliberata   nell'ambiente   dell'OGM  oggetto  della
notifica, di cui all'articolo 13, comma 3;
    b) le  informazioni  di  cui  agli  allegati III e IV che tengono
conto  della  diversita'  dei  luoghi di impiego dell'OGM e riportano
dati  e risultati relativi agli effetti sulla salute umana, animale e
sull'ambiente   delle   emissioni   effettuate   per   fini   diversi
dall'immissione sul mercato;
    c) la  valutazione  dei rischi ambientali e le conclusioni di cui
all'allegato  II, parte D con particolare attenzione ai rischi per la
diversita'  degli ecosistemi naturali, l'agrobiodiversita', i sistemi
agrari e la filiera agroalimentare;
    d) le  condizioni  di immissione sul mercato, incluse particolari
condizioni di uso e di manipolazione;
    e) la   proposta   concernente   la  durata  dell'autorizzazione,
comunque non superiore a 10 anni, ai sensi dell'articolo 18, comma 5;
    f) il  piano di monitoraggio, nel rispetto dell'allegato VII, che
preveda  una  proposta  di  durata  che puo' essere diversa da quella
dell'autorizzazione;
    g) l'etichetta proposta, che deve essere conforme ai requisiti di
cui  all'allegato  IV e che deve riportare, in ogni caso, la dicitura
«questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati».
    h) la proposta di imballaggio di cui all'allegato IV;
    i) la  sintesi  delle  informazioni  di  cui ai punti precedenti,
redatta  nelle  lingue  italiana ed inglese in conformita' alle linee
guida  di cui alla, decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del
18 ottobre  2002,  n.  L 280, su supporto cartaceo e informatico, che
contenga anche tutte le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4.
  4. Qualora, in base ai risultati di un'emissione notificata a norma
del  Titolo  II  o  in  base  ad altri fondati motivi scientifici, un
notificante  ritenga  che  l'immissione sul mercato e l'uso di un OGM
non  comportino rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente,
puo'  chiedere  all'autorita'  nazionale competente di autorizzarlo a
non fornire, in tutto o in parte, le informazioni di cui all'allegato
IV,  parte  B,  fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dal decreto
legislativo  24 aprile  2001,  n.  212,  e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322.
  5.   Il   notificante   include   nella  notifica  le  informazioni
disponibili sui dati o sui risultati delle emissioni dello stesso OGM
gia'  notificate  o in corso di notifica o effettuate dal notificante
nella Comunita' o fuori di essa relative a rilasci effettuati in siti
ed ecosistemi del tutto simili a quelli oggetto della notifica.
  6.  Il  notificante  puo'  anche  rinviare  a  dati  o risultati di
notifiche gia' presentate da altri notificanti o presentare ulteriori
informazioni   a   suo   avviso  pertinenti  a  condizione  che  tali
informazioni,  dati  e  risultati  non  siano  riservati  o  che tali
notificanti abbiano dato il loro accordo scritto.
  7.  Per utilizzare un OGM a fini diversi da quelli gia' indicati in
una notifica occorre presentare una nuova notifica.
  8.  Il  notificante  puo'  effettuare  per la prima volta in Italia
l'immissione  sul  mercato  solo dopo aver ricevuto comunicazione del
provvedimento  di  autorizzazione dell'autorita' nazionale competente
ai  sensi  dell'articolo 21, comma 2, e nel rispetto delle condizioni
ivi previste.
  9.  Qualora,  prima  del  rilascio  dell'autorizzazione scritta, si
rendano  disponibili  nuove  informazioni  sui rischi dell'OGM per la
salute  umana,  animale  e per l'ambiente, valgono le disposizioni di
cui all'articolo 23, commi 2 e 3.
 
          Note all'art. 16:
              - Per la decisione 2002/812/CE vedi note alle premesse.
              -  Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, reca:
          «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti
          la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo
          comune  delle  varieta'  delle  specie di piante agricole e
          relativi controlli».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
          2001,  n.  322,  reca:  «Regolamento  recante  modifiche al
          decreto  del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
          1065,  in  attuazione  delle  direttive 98/95/CE e 98/96/CE
          concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri,
          il  catalogo  comune  delle varieta' delle specie di piante
          agricole e i relativi controlli».