Art. 17.
                      Relazione di valutazione
  1.  Ricevuta  la  notifica  di  cui  all'articolo 16,  comma  3, ed
effettuata  l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera a), l'autorita' nazionale competente la sottopone, non appena
possibile,  e,  comunque,  non  oltre quindici giorni dal ricevimento
della stessa, alla Commissione di cui all'articolo 6.
  2.  Entro  i  settantacinque giorni dalla data di ricevimento della
notifica,  la  Commissione  di cui all'articolo 6 elabora e trasmette
all'autorita'  nazionale  competente  una  proposta  di  relazione di
valutazione  in  base agli orientamenti di cui all'allegato VI, nella
quale  sono riportate le esigenze di misure di prevenzione ambientale
e  di  misure  di tutela della salute umana, indicate rispettivamente
dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e dal
Ministero     della     salute,     nonche'    quelle    di    tutela
dell'agrobiodiversita',   dei   sistemi   agrari   e   della  filiera
agroalimentare  proposte  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.
  3.  Ricevuta  la proposta di relazione di cui al comma 2 e sentiti,
per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e delle
politiche  agricole  e  forestali,  l'autorita'  nazionale competente
elabora  la  relazione di valutazione che indica se l'OGM puo' essere
immesso o meno sul mercato e, se del caso, a quali condizioni.
  4.  Per  il  calcolo  dei  termini  di  cui ai commi 1 e 2 non sono
computati  i  periodi  di tempo durante i quali l'autorita' nazionale
competente  e'  in  attesa  di  ulteriori  informazioni eventualmente
richieste al notificante.
  5. L'autorita' nazionale competente:
    a) nel caso in cui la relazione di valutazione di cui al comma 3,
indica  che  l'OGM  puo  essere  immesso  sul  mercato,  invia  detta
relazione,  unitamente  alle  informazioni  di cui al comma 4 ed alle
eventuali altre informazioni su cui si basa la relazione stessa, alla
Commissione europea e al notificante;
    b) nel  caso in cui la relazione di valutazione di cui al comma 3
indica che l'OGM non puo' essere immesso sul mercato:
      1) la trasmette immediatamente al notificante;
      2)  trascorsi  almeno  quindici  giorni  dalla  trasmissione al
notificante  e,  comunque, non oltre centocinque giorni dalla data di
ricevimento  della  notifica,  trasmette  la  relazione  di  cui alta
lettera  b),  unitamente  alle informazioni di cui al comma 4 ed alle
eventuali  altre  informazioni  su cui essa si basa, alla Commissione
europea.
  6. Un successivo ritiro della notifica da parte del notificante non
pregiudica   la   presentazione   di   detta  notifica  all'autorita'
competente di un altro Stato membro.