Art. 18.
        Adempimenti successivi alla relazione di valutazione
  1.  L'autorita'  nazionale  competente,  qualora  la  relazione  di
valutazione  di  cui  all'articolo 17  riporti  un  parere favorevole
all'immissione  sul  mercato dell'OGM oggetto della notifica, concede
autorizzazione scritta:
    a)   trascorsi   sessanta   giorni  dalla  data  di  invio  della
documentazione  di  cui  all'articolo 17,  comma  5,  lettera a),  in
mancanza  di obiezioni motivate da parte dell'autorita' competente di
uno Stato membro o della Commissione europea;
    b) trascorsi   centocinque  giorni  dalla  data  di  invio  della
documentazione  di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), nei casi
in  cui  siano  state  sollevate  obiezioni  motivate e positivamente
risolti gli aspetti controversi da parte dell'autorita' competente di
uno Stato membro o della Commissione europea.
  2.  Il  provvedimento di autorizzazione e' trasmesso al notificante
ed  alle  regioni  e province autonome e di esso e' data informazione
alle autorita' competenti degli altri Stati membri e alla Commissione
europea entro trenta giorni.
  3.  Nei casi in cui l'autorita' competente di un altro Stato membro
o la Commissione europea sollevano obiezioni motivate, entro sessanta
giorni   dalla   data   di   invio   della   documentazione   di  cui
all'articolo 17, comma 5, lettera a), e non viene raggiunto l'accordo
di  cui  al  comma  1,  lettera  b), l'autorita' nazionale competente
assume  le  proprie  determinazioni  in  merito alla notifica oggetto
delle   obiezioni  in  conformita'  alla  decisione,  adottata  dalla
Commissione  europea.  La decisione adottata dall'autorita' nazionale
competente  e' comunicata alle autorita' competenti degli altri Stati
membri e alla Commissione europea entro trenta giorni.
  4.   Il   termine   di   quarantacinque   giorni  previsto  per  il
raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1, lettera b), e' sospeso
per  il  tempo  necessario  all'autorita'  nazionale  competente  per
acquisire eventuali ulteriori informazioni dal notificante.
  5.  L'autorizzazione e' valida per un periodo massimo di dieci anni
a partire dalla data di rilascio.
  6.  In tutti i casi in cui l'autorita' nazionale competente rigetta
la  richiesta  di autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM
ne da' comunicazione al notificante, specificandone i motivi.
  7.  Nel caso in cui l'autorizzazione per un OGM o un derivato di un
OGM viene richiesta al semplice scopo di commercializzarne i prodotti
sementieri,  il  periodo  della  prima  autorizzazione  e'  stabilito
conformemente  alle norme contenute nel decreto legislativo 24 aprile
2001,  n. 212, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001,  n.  322,  e  non puo' comunque essere superiore a dieci anni a
partire  dalla  data  dell'iscrizione  della  prima varieta' vegetale
contenente tale OGM nel catalogo nazionale delle varieta' vegetali.
  8. Per i materiali riproduttivi forestali, la validita' della prima
autorizzazione  e'  di  10  anni  a  partire  dalla  data della prima
inclusione  del  materiale  di  base  contenente  l'OGM  nel catalogo
nazionale dei materiali di base.
  9.  Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  di  una relazione di
valutazione  elaborata  dall'autorita'  competente  di un altro Stato
membro,   l'autorita'   nazionale  competente  provvede,  sentita  la
Commissione  di  cui  all'articolo  6, a trasmettere alla Commissione
europea  le  proprie  osservazioni, compresa l'eventuale richiesta di
ulteriori  informazioni  ovvero,  se del caso, una obiezione motivata
all'immissione  sul  mercato  dell'OGM  oggetto  della  relazione  di
valutazione.
 
          Nota all'art. 18:
              -  Per  il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e
          per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
          2001, n. 322, vedi note all'art. 16.