Art. 19. Criteri e informazione per determinati OGM 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 5, 6, 7 e 9, nonche' le disposizioni degli articoli 17 e 18, l'autorita' nazionale competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, nonche' i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, puo' proporre alla Commissione europea criteri e requisiti delle informazioni che devono essere contenute nelle notifiche, in deroga all'articolo 16, comma 3, per l'immissione sul mercato di taluni tipi di OGM. 2. I criteri e i requisiti delle informazioni di cui al comma 1, devono, comunque, garantire la sicurezza per la salute umana, animale e per l'ambiente e devono basarsi su riscontri scientifici e sull'esperienza maturata in casi analoghi.