Art. 19.
             Criteri e informazione per determinati OGM
  1.  Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 5, 6,
7  e  9,  nonche' le disposizioni degli articoli 17 e 18, l'autorita'
nazionale  competente,  sentita la Commissione di cui all'articolo 6,
nonche'  i  Ministeri  della  salute  e  delle  politiche  agricole e
forestali, puo' proporre alla Commissione europea criteri e requisiti
delle  informazioni  che  devono essere contenute nelle notifiche, in
deroga  all'articolo  16,  comma  3,  per l'immissione sul mercato di
taluni tipi di OGM.
  2.  I  criteri  e i requisiti delle informazioni di cui al comma 1,
devono, comunque, garantire la sicurezza per la salute umana, animale
e  per  l'ambiente  e  devono  basarsi  su  riscontri  scientifici  e
sull'esperienza maturata in casi analoghi.