Art. 20.
                     Rinnovo dell'autorizzazione
  1.  In deroga agli articoli 16, 17 e 18, si applica la procedura di
rinnovo di cui al presente articolo:
    a) alle autorizzazioni rilasciate a norma del Titolo III;
    b)   alle   autorizzazioni  all'immissione  sul  mercato  di  OGM
rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Al piu' tardi nove mesi prima della scadenza dell'autorizzazione
di  cui  al  comma 1, il notificante presenta all'autorita' nazionale
competente una notifica che contiene:
    a)  una  copia  dell'autorizzazione  all'immissione  sul  mercato
dell'OGM di cui si chiede il rinnovo;
    b) una  relazione  sui  risultati  del  monitoraggio effettuato a
norma  dell'articolo 22 ovvero, per le autorizzazioni di cui al comma
1,   lettera   b),   ogni   informazione   relativa  al  monitoraggio
eventualmente effettuato;
    c) qualsiasi   altra   nuova   informazione   resasi  disponibile
concernente  i  rischi  per la salute umana, animale e per l'ambiente
connessi  al prodotto e, se del caso, una proposta recante modifica o
integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originaria, tra cui
quelle  attinenti  al  futuro monitoraggio e alla durata di validita'
dell'autorizzazione.
  3.   Ricevuta   la  notifica  di  cui  ai  comma  2  ed  effettuata
l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a),
l'autorita'  nazionale  competente la sottopone, non appena possibile
e,  comunque,  non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa
alla Commissione di cui all'articolo 6.
  4.  Entro  i  sessanta  giorni  successivi alla data di ricevimento
della  notifica,  la  Commissione  di  cui  all'articolo  6 elabora e
trasmette   all'autorita'   nazionale   competente  una  proposta  di
relazione  di  valutazione  che,  alla luce dei dati del monitoraggio
effettuato  o delle ulteriori informazioni disponibili, nonche' delle
valutazioni  effettuate,  per  i  settori  di propria competenza, dai
Ministeri  dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute,
delle  politiche  agricole  e  forestali  e  dalle regioni e province
autonome,  indichi  la  possibilita'  o  meno di concedere il rinnovo
dell'autorizzazione  e  le  eventuali  modifiche  o integrazioni alle
condizioni in essa previste.
  5.  Ricevuta  la  proposta di cui al comma 4, l'autorita' nazionale
competente, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri
della  salute  e  delle  politiche  agricole  e forestali, elabora la
relazione   di   valutazione   e  la  trasmette  immediatamente  alla
Commissione europea ed al notificante.
  6.  In  assenza  di  obiezioni  motivate  presentate da parte delle
autorita'  competenti  degli  altri  Stati membri e della Commissione
europea  entro  sessanta giorni dalla trasmissione della relazione di
cui  al  comma  5,  l'autorita'  nazionale  competente  trasmette per
iscritto  al  notificante  la decisione finale e informa le autorita'
competenti  degli  altri  Stati  membri,  la Commissione europea e le
regioni e province autonome entro i successivi trenta giorni.
  7.  Nel caso in cui l'autorita' competente di un altro Stato membro
o  la  Commissione europea chiedono ulteriori informazioni, formulano
osservazioni  o  presentano obiezioni motivate, entro sessanta giorni
dalla  data  di trasmissione della relazione di cui al comma 5, e non
viene raggiunto un accordo, entro settantacinque giorni dalla data di
invio  di  detta relazione, l'autorita' nazionale competente provvede
sulla  notifica  in  conformita'  alla  decisione  adottata  in  sede
comunitaria  a norma dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE. Nel
caso   in   cui   si   raggiunge   l'accordo,  entro  il  termine  di
settantacinque  giorni,  l'autorita'  nazionale  competente  provvede
sulla  notifica  in  conformita'  all'accordo  raggiunto. L'autorita'
nazionale   competente  trasmette  per  iscritto  al  notificante  la
decisione definitiva e ne informa le autorita' competenti degli altri
Stati membri e la Commissione europea nei successivi trenta giorni.
  8.  Ogni rinnovo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato non
deve  superare  i  dieci  anni e puo' essere, se del caso, limitato o
prorogato per motivi specifici.
  9.   Dopo   aver   presentato   una  notifica  per  il  rinnovo  di
un'autorizzazione,   a   norma  del  comma  2,  il  notificante  puo'
continuare  a  immettere  sul mercato l'OGM, alle condizioni indicate
nell'autorizzazione  per  la  quale  ha chiesto il rinnovo, fino alla
comunicazione  della autorita' nazionale competente di cui ai commi 6
e 7.
  10. Per il rinnovo di una autorizzazione sulla base della relazione
di  valutazione  elaborata  da  un altro Stato membro, entro sessanta
giorni   dal   ricevimento   della  medesima,  l'autorita'  nazionale
competente  provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, a
trasmettere   alla   Commissione  europea  le  proprie  osservazioni,
compresa  l'eventuale  richiesta di ulteriori informazioni ovvero, se
del  caso,  una  obiezione  motivata  al  rinnovo dell'autorizzazione
relativa all'immissione sul mercato dell'OGM.
 
          Nota all'art. 20:
              - Per la direttiva 2001/18/CE vedi note alle premesse.