Art. 21. Provvedimento di autorizzazione 1. Salvo ulteriori obblighi derivanti da norme contenute in atti diversi dal presente decreto, un OGM puo' essere utilizzato se nei suoi confronti e' stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione alla immissione sul mercato da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, purche' siano rispettate scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche. 2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il notificante puo' procedere all'immissione sul mercato di un OGM solo dopo aver ottenuto dall'autorita' nazionale competente il relativo provvedimento di autorizzazione di cui agli articoli 18 e 20 del presente decreto, e purche' siano rispettate tutte le condizioni in esso prescritte. 3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 deve sempre indicare: a) l'esatto oggetto dell'autorizzazione; b) l'identita' dell'OGM da immettere sul mercato, nonche' l'identificatore unico; c) il periodo di validita' dell'autorizzazione; d) le condizioni per l'immissione sul mercato del prodotto, incluse le specifiche condizioni di impiego di manipolazione e di imballaggio dell'OGM, e le misure di tutela per particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche; e) l'obbligo per il notificante di mettere a disposizione dell'autorita' nazionale competente, su richiesta, campioni per il controllo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27; f) gli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 16, comma 3, lettera g); g) gli obblighi in materia di monitoraggio di cui all'articolo 22, l'obbligo di riferire alla Commissione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri la durata dello stesso, nonche', se del caso, gli eventuali obblighi per chiunque venda o usi il prodotto, incluso, per gli OGM destinati alla coltivazione, quello di fornire informazioni adeguate in merito alla localizzazione delle coltivazioni. 4. L'autorita' nazionale competente adotta le misure necessarie a garantire l'accesso del pubblico all'autorizzazione di cui agli articoli 18, comma 1 e 20, comma 6, e alle decisioni della Commissione europea di cui agli articoli 18, comma 3 e 20, comma 7, nonche' ai documenti equipollenti rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri.