Art. 21.
                   Provvedimento di autorizzazione
  1.  Salvo  ulteriori  obblighi derivanti da norme contenute in atti
diversi  dal  presente  decreto, un OGM puo' essere utilizzato se nei
suoi confronti e' stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione
alla  immissione sul mercato da parte dell'autorita' competente di un
altro  Stato  membro,  purche'  siano  rispettate  scrupolosamente le
specifiche  condizioni  di  impiego  e  le relative restrizioni circa
ambienti e aree geografiche.
  2.  Ove  non  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  comma  1,  il
notificante  puo' procedere all'immissione sul mercato di un OGM solo
dopo  aver  ottenuto  dall'autorita' nazionale competente il relativo
provvedimento  di  autorizzazione  di  cui  agli articoli 18 e 20 del
presente  decreto,  e purche' siano rispettate tutte le condizioni in
esso prescritte.
  3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 deve sempre
indicare:
    a) l'esatto oggetto dell'autorizzazione;
    b)   l'identita'  dell'OGM  da  immettere  sul  mercato,  nonche'
l'identificatore unico;
    c) il periodo di validita' dell'autorizzazione;
    d)  le  condizioni  per  l'immissione  sul  mercato del prodotto,
incluse  le  specifiche  condizioni  di impiego di manipolazione e di
imballaggio   dell'OGM,   e  le  misure  di  tutela  per  particolari
ecosistemi, ambienti o aree geografiche;
    e)  l'obbligo  per  il  notificante  di  mettere  a  disposizione
dell'autorita'  nazionale  competente,  su richiesta, campioni per il
controllo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27;
    f)  gli  obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo
16, comma 3, lettera g);
    g)  gli  obblighi  in materia di monitoraggio di cui all'articolo
22,  l'obbligo  di riferire alla Commissione europea e alle autorita'
competenti  degli altri Stati membri la durata dello stesso, nonche',
se  del  caso,  gli  eventuali  obblighi  per chiunque venda o usi il
prodotto, incluso, per gli OGM destinati alla coltivazione, quello di
fornire  informazioni  adeguate  in  merito alla localizzazione delle
coltivazioni.
  4.  L'autorita'  nazionale competente adotta le misure necessarie a
garantire  l'accesso  del  pubblico  all'autorizzazione  di  cui agli
articoli 18,   comma  1  e  20,  comma  6,  e  alle  decisioni  della
Commissione  europea  di cui agli articoli 18, comma 3 e 20, comma 7,
nonche'   ai   documenti   equipollenti  rilasciati  dalle  autorita'
competenti degli altri Stati membri.