Art. 22.
                       Monitoraggio e ricerca
  1. Dopo l'immissione sul mercato di un OGM, il notificante provvede
affinche'  il  monitoraggio  e la relativa relazione siano effettuati
alle  condizioni  indicate nel provvedimento di autorizzazione. Per i
provvedimenti  di  autorizzazione rilasciati dall'autorita' nazionale
competente,  le  relazioni concernenti il monitoraggio sono trasmesse
alla  stessa  ed  inviate  in  copia,  a  cura  del notificante, alla
Commissione  europea  e  alle  autorita' competenti degli altri Stati
membri.
  2.  L'autorita' nazionale competente, sentita la Commissione di cui
all'articolo 6, adegua, ove opportuno, il piano di monitoraggio sulla
base  dei  risultati  delle relazioni di cui al comma 1, tenuto conto
delle nuove informazioni di cui all'articolo 23.
  3.  I  risultati  del  monitoraggio  sono  resi pubblici in modo da
garantirne la trasparenza.
  4.  I  Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della
salute,   delle  politiche  agricole  e  forestali,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  assicurano  la  realizzazione di
attivita'   di   ricerca   sistematica  ed  indipendente  sui  rischi
potenziali    inerenti   l'emissione   deliberata   nell'ambiente   e
l'immissione  sul  mercato  di  OGM, garantendo ai ricercatori libero
accesso  a  tutto  il  materiale  pertinente,  salvo  quanto disposto
dall'articolo 27.