Art. 23.
                  Gestione delle nuove informazioni
  1.  Il notificante, qualora acquisisca nuove informazioni in merito
ai rischi di un OGM, e' tenuto a:
    a)  adottare immediatamente tutte le misure necessarie al fine di
tutelare la salute umana, animale e l'ambiente;
    b) comunicare  le  predette  informazioni  e  le  misure adottate
all'autorita'  nazionale  competente  che  ne  da'  informazione alle
regioni e province autonome.
  2.  Tutte  le  nuove  informazioni  in  merito ai rischi di un OGM,
comunque   acquisite   dall'autorita'   nazionale   competente,  sono
considerate ai fini della elaborazione della relazione di valutazione
di  cui  agli  articoli 17,  comma 2, e 20, comma 4. I termini di cui
all'articolo 17,  comma  2, se del caso, possono essere estesi per un
periodo  non  superiore  a trenta giorni, informandone la Commissione
europea e il notificante.
  3.  Qualora la relazione di cui al comma 2 sia gia' stata trasmessa
alla  Commissione  europea  e  il provvedimento di autorizzazione non
ancora   concesso,   l'autorita'   nazionale   competente   trasmette
immediatamente  le  informazioni  di  cui al comma 2 alla Commissione
europea  medesima, alle autorita' competenti degli altri Stati membri
e,  se del caso, al notificante e, contestualmente, puo' stabilire di
avvalersi  di  quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, ai fini del
ripristino  dei  tempi  previsti per il rilascio del provvedimento di
autorizzazione.
  4.  Qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul
mercato   di   un  OGM,  l'autorita'  nazionale  competente  venga  a
conoscenza   delle  informazioni  di  cui  al  comma  2,  sentiti  la
Commissione  di cui all'articolo 6 ed i Ministri della salute e delle
politichi  agricole  e  forestali,  le  trasmette immediatamente alla
Commissione  europea  unitamente  ad  una  relazione  di  valutazione
integrativa comprendente, se del caso, una proposta di modifica delle
condizioni  imposte  nel  provvedimento  di autorizzazione ovvero una
proposta di revoca dell'autorizzazione stessa.
  5.  Trascorsi  sessanta  giorni  dalla  data  in cui la Commissione
europea  ha trasmesso alle autorita' competenti degli Stati membri la
documentazione  di cui al comma 4, se non vengono sollevate obiezioni
motivate  da  parte dell'autorita' competente di altro Stato membro o
della  Commissione europea, l'autorita' nazionale competente modifica
l'autorizzazione originaria sulla base della proposta di cui al comma
4,  ne trasmette immediatamente copia al notificante e ne da' notizia
alle autorita' competenti degli altri Stati membri e alla Commissione
europea nei successivi trenta giorni.
  6. Nei casi in cui le autorita' competenti di un altro Stato membro
o la Commissione europea sollevano obiezioni motivate, entro sessanta
giorni  dalla  trasmissione  da  parte della Commissione europea alle
autorita'  competenti  degli  altri Stati membri della documentazione
integrativa di cui al comma 4, e non viene raggiunto un accordo entro
settantacinque   giorni   dalla   suddetta   data   di  trasmissione,
l'autorita'  nazionale competente assume le proprie determinazioni in
merito  alla proposta di modifica del provvedimento di autorizzazione
originario  in  conformita' alla decisione adottata dalla Commissione
europea a norma dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE. Nel caso
in  cui  e'  raggiunto  l'accordo  entro il termine di settantacinque
giorni,  l'autorita'  nazionale competente provvede sulla notifica in
conformita'  all'accordo  raggiunto. L'autorita' nazionale competente
trasmette  per  iscritto  al notificante la decisione definitiva e ne
informa  le  autorita'  competenti  degli  altri  Stati  membri  e la
Commissione europea nei successivi trenta giorni.
  7.  I  termini  di  cui  ai  commi  5 e 6 sono sospesi per il tempo
necessario all'autorita' nazionale competente per acquisire eventuali
ulteriori informazioni dal notificante.
 
          Nota all'art. 23:
              - Per la direttiva 2001/18/CE vedi note alle premesse.