Art. 23. Gestione delle nuove informazioni 1. Il notificante, qualora acquisisca nuove informazioni in merito ai rischi di un OGM, e' tenuto a: a) adottare immediatamente tutte le misure necessarie al fine di tutelare la salute umana, animale e l'ambiente; b) comunicare le predette informazioni e le misure adottate all'autorita' nazionale competente che ne da' informazione alle regioni e province autonome. 2. Tutte le nuove informazioni in merito ai rischi di un OGM, comunque acquisite dall'autorita' nazionale competente, sono considerate ai fini della elaborazione della relazione di valutazione di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4. I termini di cui all'articolo 17, comma 2, se del caso, possono essere estesi per un periodo non superiore a trenta giorni, informandone la Commissione europea e il notificante. 3. Qualora la relazione di cui al comma 2 sia gia' stata trasmessa alla Commissione europea e il provvedimento di autorizzazione non ancora concesso, l'autorita' nazionale competente trasmette immediatamente le informazioni di cui al comma 2 alla Commissione europea medesima, alle autorita' competenti degli altri Stati membri e, se del caso, al notificante e, contestualmente, puo' stabilire di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, ai fini del ripristino dei tempi previsti per il rilascio del provvedimento di autorizzazione. 4. Qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM, l'autorita' nazionale competente venga a conoscenza delle informazioni di cui al comma 2, sentiti la Commissione di cui all'articolo 6 ed i Ministri della salute e delle politichi agricole e forestali, le trasmette immediatamente alla Commissione europea unitamente ad una relazione di valutazione integrativa comprendente, se del caso, una proposta di modifica delle condizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione ovvero una proposta di revoca dell'autorizzazione stessa. 5. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la Commissione europea ha trasmesso alle autorita' competenti degli Stati membri la documentazione di cui al comma 4, se non vengono sollevate obiezioni motivate da parte dell'autorita' competente di altro Stato membro o della Commissione europea, l'autorita' nazionale competente modifica l'autorizzazione originaria sulla base della proposta di cui al comma 4, ne trasmette immediatamente copia al notificante e ne da' notizia alle autorita' competenti degli altri Stati membri e alla Commissione europea nei successivi trenta giorni. 6. Nei casi in cui le autorita' competenti di un altro Stato membro o la Commissione europea sollevano obiezioni motivate, entro sessanta giorni dalla trasmissione da parte della Commissione europea alle autorita' competenti degli altri Stati membri della documentazione integrativa di cui al comma 4, e non viene raggiunto un accordo entro settantacinque giorni dalla suddetta data di trasmissione, l'autorita' nazionale competente assume le proprie determinazioni in merito alla proposta di modifica del provvedimento di autorizzazione originario in conformita' alla decisione adottata dalla Commissione europea a norma dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE. Nel caso in cui e' raggiunto l'accordo entro il termine di settantacinque giorni, l'autorita' nazionale competente provvede sulla notifica in conformita' all'accordo raggiunto. L'autorita' nazionale competente trasmette per iscritto al notificante la decisione definitiva e ne informa le autorita' competenti degli altri Stati membri e la Commissione europea nei successivi trenta giorni. 7. I termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi per il tempo necessario all'autorita' nazionale competente per acquisire eventuali ulteriori informazioni dal notificante.
Nota all'art. 23: - Per la direttiva 2001/18/CE vedi note alle premesse.