Art. 24.
                            Etichettatura
  1.  Gli  organi di vigilanza di cui all'articolo 32 verificano che,
in  tutte  le  fasi  dell'immissione  sul  mercato, l'etichettatura e
l'imballaggio  degli  OGM  immessi  sul  mercato  siano conformi alle
specifiche indicate nelle relative autorizzazioni.
  2. Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non
intenzionali  e  tecnicamente  inevitabili  di  OGM  autorizzati puo'
essere fissata, in conformita' alla normativa comunitaria, una soglia
minima  al  di  sotto  della  quale  tali  prodotti non devono essere
etichettati a norma del comma 1, fatta salva la disciplina in materia
di  sementi.  In  ogni  caso,  la  prova  della non intenzionalita' e
dell'inevitabilita'  tecnica  di tale presenza deve essere dimostrata
dal produttore.