Art. 25.
                      Clausola di salvaguardia
  1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, il
Ministro  della  salute  e  il  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,   per   quanto  di  rispettiva  competenza,  possono,  con
provvedimento   d'urgenza,   limitare   o   vietare   temporaneamente
l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale
di  un  OGM,  come  tale o contenuto in un prodotto, qualora, dopo la
data  di autorizzazione, sulla base di nuove o ulteriori informazioni
che  riguardano  la  valutazione dei rischi ambientali o a seguito di
una  nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o
supplementari   conoscenze  scientifiche,  hanno  fondati  motivi  di
ritenere  che  detto  OGM  possa  costituire un rischio per la salute
umana,  animale  e  per l'ambiente. Il provvedimento puo' indicare le
misure   ritenute   necessarie  per  ridurre  al  minimo  il  rischio
ipotizzato ed e' immediatamente comunicato dai Ministeri della salute
e delle politiche agricole all'autorita' nazionale competente.
  2.  L'autorita'  nazionale  competente  da' immediata comunicazione
alla  Commissione  europea  e  alle  autorita' competenti degli altri
Stati  membri  dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma 1,
fornendo  le relative motivazioni basate su una nuova valutazione dei
rischi  e indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione
devono  essere  modificate  o  l'autorizzazione  stessa  deve  essere
revocata. Dei predetti provvedimenti l'autorita' nazionale competente
da' idonea informazione al pubblico.