Art. 26.
                        Informazione pubblica
  1.  Fatto  salvo  l'articolo  27,  l'autorita' nazionale competente
mette a disposizione del pubblico, non appena ne entra in possesso, e
secondo  le  modalita'  indicate  nell'allegato VIII, le relazioni di
valutazione  di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4, nonche'
quelle  elaborate dalle autorita' competenti degli altri Stati membri
e trasmesse dalla Commissione dell'Unione europea.
  2. Per tutti gli OGM sono messi a disposizione del pubblico:
    a) una  sintesi  del  fascicolo  di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera  i),  o  la sintesi del fascicolo trasmesso dalla Commissione
europea;
    b) le relazioni di valutazione di cui al comma 1;
    c) i pareri dei comitati scientifici consultati;
    d) i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 22;
    e) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
    f) i  provvedimenti  di  cui  all'articolo  18,  commi  1  e 3, e
all'articolo  20,  commi  6  e  7,  ovvero  i  documenti equipollenti
rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri;
    g) l'elenco  aggiornato annualmente degli organismi geneticamente
modificati di cui all'articolo 14, comma 4;
    h) ogni nuova informazione disponibile di cui all'articolo 23;
    i) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25;