Art. 26. Informazione pubblica 1. Fatto salvo l'articolo 27, l'autorita' nazionale competente mette a disposizione del pubblico, non appena ne entra in possesso, e secondo le modalita' indicate nell'allegato VIII, le relazioni di valutazione di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4, nonche' quelle elaborate dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e trasmesse dalla Commissione dell'Unione europea. 2. Per tutti gli OGM sono messi a disposizione del pubblico: a) una sintesi del fascicolo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera i), o la sintesi del fascicolo trasmesso dalla Commissione europea; b) le relazioni di valutazione di cui al comma 1; c) i pareri dei comitati scientifici consultati; d) i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 22; e) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4; f) i provvedimenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, e all'articolo 20, commi 6 e 7, ovvero i documenti equipollenti rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri; g) l'elenco aggiornato annualmente degli organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 14, comma 4; h) ogni nuova informazione disponibile di cui all'articolo 23; i) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25;