Art. 27.
                            Riservatezza
  1.  I  dati  e  le  informazioni, comunque acquisiti dall'autorita'
nazionale   competente,   relativi  alle  notifiche,  possono  essere
utilizzati  solo  per gli scopi per i quali sono forniti. Fatto salvo
il  disposto  del  comma  4,  chiunque,  per motivi di ufficio, abbia
accesso  agli atti di notifica o a quelli ad essa inerenti, e' tenuto
a non divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza.
  2.  Il  notificante  puo'  comunicare  per  iscritto  all'autorita'
nazionale   competente,  fornendo  giustificazioni  verificabili,  le
informazioni  contenute  nella  notifica  per  le  quali  richiede la
riservatezza, in quanto la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la
sua posizione concorrenziale.
  3. L'autorita' nazionale competente accoglie le richieste di cui al
comma  2  ovvero,  previa  consultazione  del notificante, stabilisce
quali informazioni tenere riservate, dandogliene comunicazione.
  4.   In   nessun   caso  sono  considerate  riservate  le  seguenti
informazioni,  se presentate a norma degli articoli 8, 9, 10, 11, 16,
20, 22, 23 e 25:
    a) descrizione generale del o degli OGM;
    b) nome e indirizzo del notificante;
    c) scopo dell'emissione;
    d) localita' dell'emissione;
    e) usi previsti;
    f) metodi e piani di monitoraggio del o degli OGM;
    g) piani per gli interventi di emergenza;
    h) valutazione del rischio ambientale.
  5. La riservatezza delle informazioni fornite permane anche in caso
di  ritiro  della  notifica  da  parte  del notificante per qualsiasi
motivo.
  6.  Le  informazioni riservate ai sensi del comma 3, possono essere
comunicate   solo  alla  Commissione  europea  nonche',  in  caso  di
procedure  amministrative o giudiziarie, alle pubbliche autorita' che
ne fanno richiesta e che sono responsabili dei relativi procedimenti,
segnalandone il carattere di riservatezza.