Art. 28.
         Etichettatura degli OGM, diversi dai microrganismi
           geneticamente modificati, destinati ad impieghi
                        in ambiente confinato
  1.  Agli OGM da utilizzare per le operazioni di cui all'articolo 3,
comma  1, lettera d), punto 2, si applicano i pertinenti requisiti in
materia di etichettatura di cui all'allegato IV.