Art. 29.
           Adeguamento degli allegati al progresso tecnico
  1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, in conformita'
alle   variazioni   apportate   in  sede  comunitaria,  con  apposito
regolamento  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  previa  comunicazione  ai  Ministri della salute e delle
politiche  agricole  e  forestali  e delle attivita' produttive; ogni
qualvolta  la  nuova  direttiva  prevede  poteri discrezionali per il
proprio  recepimento,  il  regolamento  e' adottato di concerto con i
Ministri  della  salute, delle politiche agricole e forestali e delle
attivita' produttive, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.
 
          Nota all'art. 29:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23   agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».