Art. 3. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) organismo: un'entita' biologica  capace  di  riprodursi  o  di
trasferire materiale genetico; 
    b)  organismo  geneticamente  modificato  (OGM):  un   organismo,
diverso da un essere  umano,  il  cui  materiale  genetico  e'  stato
modificato in modo diverso da quanto si verifica in  natura  mediante
accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione  genetica  naturale.
Nell'ambito di tale definizione: 
      1) una  modificazione  genetica  e'  ottenuta  almeno  mediante
l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1; 
      2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte  2,  non  sono
considerate  tecniche  che  hanno  per  effetto   una   modificazione
genetica; 
    c)  emissione  deliberata:  qualsiasi  introduzione  intenzionale
nell'ambiente di un  OGM  per  la  quale  non  vengono  usate  misure
specifiche di confinamento al fine di limitare  il  contatto  con  la
popolazione e con l'ambiente e per garantire un  livello  elevato  di
sicurezza per questi ultimi; 
    d) immissione sul mercato: la  messa  a  disposizione  di  terzi,
dietro compenso o gratuitamente.  Non  costituiscono  immissione  sul
mercato le seguenti opereazioni: 
      1) la  messa  a  disposizione  di  microrganismi  geneticamente
modificati per attivita'  disciplinate  dal  decreto  legislativo  12
aprile  2001,  n.  206,  sull'impiego  confinato  di   microorganismi
geneticamente modificati, ivi comprese le  attivita'  che  comportano
collezioni di colture; 
      2) la messa a disposizione di OGM diversi dai microrganismi  di
cui al punto 1) destinati ad essere impiegati unicamente in attivita'
in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a
limitare il contatto di questi organismi con  la  popolazione  e  con
l'ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza  per  questi
ultimi; tali misure si basano sugli stessi principi  di  confinamento
stabiliti dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206; 
      3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi esclusivamente
per emissioni deliberate a norma del Titolo II del presente decreto; 
    e)  notifica:  la  trasmissione,  in   quadruplice   copia,   con
l'aggiunta di  una  copia  per  ogni  regione  e  provincia  autonoma
interessata per le notifiche di cui al Titolo II, delle  informazioni
prescritte nel presente decreto all'autorita' nazionale competente di
cui  all'articolo  2  effettuata  con  qualsiasi  mezzo  che   lasci,
comunque, traccia scritta, ovvero  la  trasmissione  di  informazioni
della stessa natura ad una autorita' competente  di  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea; 
    f) notificante: il soggetto a carico del quale incombe  l'obbligo
di notifica; 
    g) prodotto: un preparato costituito da  o  contenente  OGM,  che
viene immesso sul mercato; 
    h) valutazione del rischio ambientale: la valutazione, effettuata
a norma dell'articolo 5, comma 1, dei rischi  per  la  salute  umana,
animale e per l'ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti,
che possono essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione
sul mercato di OGM; 
    i) consultazione pubblica: la possibilita'  offerta  a  qualunque
persona   fisica   o   giuridica,   istituzione,   organizzazione   o
associazione di formulare  osservazioni  o  fornire  informazioni  in
merito a ciascuna notifica. 
 
          Nota all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206,  reca:
          «Attuazione  della  direttiva  98/81/CE  che  modifica   la
          direttiva 90/219/CE,  concernente  l'impiego  confinato  di
          microrganismi geneticamente modificati».