Art. 30.
                          Pubblici registri
  1.  Presso  l'autorita'  nazionale  competente  e' istituito, senza
oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello Stato, un pubblico
registro  informatico  dove sono annotate le localizzazioni degli OGM
emessi  in  virtu' del Titolo II. Sono, altresi', istituiti presso le
regioni  e  le  province  autonome  registri  informatici su cui sono
annotate  le  localizzazioni degli OGM coltivati in virtu' del Titolo
III,  per  consentire,  in particolare, il controllo del monitoraggio
degli   eventuali   effetti  di  tali  OGM  sull'ambiente,  ai  sensi
dell'articolo  21,  comma 3, lettera g), e dell'articolo 22, comma 1.
Le  informazioni  annotate  su tali registri sono immediatamente rese
pubbliche e l'accesso ai registri deve essere facilmente garantito al
pubblico.
  2.  Chiunque  coltiva OGM comunica alle regioni e province autonome
competenti  per  territorio,  entro  quindici  giorni  dalla messa in
coltura,  la  localizzazione  delle coltivazioni e conserva per dieci
anni  le  informazioni  relative  agli  OGM  coltivati  ed  alla loro
localizzazione.