Art. 31.
                Informazione alla Commissione europea
  1.  Ogni  tre  anni  l'autorita'  nazionale  competente  invia alla
Commissione   europea,   una  relazione  sulle  misure  adottate  per
l'attuazione   del  presente  decreto.  Tale  relazione  include  una
illustrazione circostanziata delle esperienze acquisite in materia di
OGM immessi sul mercato.