Art. 32. Attivita' di vigilanza 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' esercitata dall'autorita' nazionale competente, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sulla base di un piano generale, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Detto piano definisce, in particolare, il numero minimo di ispezioni da effettuare, le forme di coordinamento tra le amministrazioni competenti, nonche' i criteri e le modalita' per l'aggiornamento del piano stesso, da effettuarsi con cadenza annuale. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono di ispettori iscritti in apposito registro nazionale, designati dalle amministrazioni di appartenenza fra personale con adeguato profilo tecnico-scientifico e nominati con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. Detti ispettori nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza svolgono funzioni di polizia giudiziaria e sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27. 3. L'attivita' di vigilanza e' svolta su incarico delle amministrazioni di cui al comma 1 e, nel caso di incarico da parte dell'autorita' nazionale competente, sentita la Commissione cui all'articolo 6.