Art. 32.
                       Attivita' di vigilanza
  1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  delle  amministrazioni dello
Stato,  delle  regioni  e degli enti locali, l'attivita' di vigilanza
sull'applicazione  del  presente decreto e' esercitata dall'autorita'
nazionale  competente, dalle regioni e province autonome e dagli enti
locali,  secondo  le  rispettive attribuzioni, sulla base di un piano
generale, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di  concerto  con i Ministri della salute e
delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la  conferenza
unificata,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  Detto  piano definisce, in particolare, il numero minimo di
ispezioni   da   effettuare,   le   forme  di  coordinamento  tra  le
amministrazioni  competenti,  nonche'  i  criteri  e le modalita' per
l'aggiornamento del piano stesso, da effettuarsi con cadenza annuale.
  2.  Per  l'esercizio dell'attivita' di vigilanza le amministrazioni
di  cui  al  comma  1  si avvalgono di ispettori iscritti in apposito
registro  nazionale,  designati dalle amministrazioni di appartenenza
fra personale con adeguato profilo tecnico-scientifico e nominati con
provvedimento  dell'autorita'  nazionale  competente. Detti ispettori
nell'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  svolgono  funzioni  di
polizia  giudiziaria  e  sono tenuti agli obblighi di riservatezza di
cui all'articolo 27.
  3.   L'attivita'   di   vigilanza   e'  svolta  su  incarico  delle
amministrazioni  di  cui  al comma 1 e, nel caso di incarico da parte
dell'autorita'  nazionale  competente,  sentita  la  Commissione  cui
all'articolo 6.