Art. 33.
                                Spese
  1.  Le  spese  relative  alle  ispezioni  ed  ai  controlli  di cui
all'articolo  32,  nonche'  quelle  relative  al  funzionamento della
Commissione di cui all'articolo 6 e all'espletamento dell'istruttoria
per  la  verifica delle notifiche di cui agli articoli 5, comma 2, 9,
10, 11, 16, 20, 21 e 23 sono a carico del notificante.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  emanarsi  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, sono stabilite le tariffe, determinate
sulla  base  del  costo  effettivo  del  servizio  reso,  nonche'  le
modalita' per il loro versamento. Le tariffe di cui al presente comma
sono aggiornate ogni tre anni.
  3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo
di cui all'articolo 32 sono calcolate in base alle disposizioni sulla
indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste
per il personale statale.
  4.   I   notificanti   provvedono   al   versamento  degli  importi
corrispondenti  alle  tariffe  di  cui  al  comma 1,  all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  la successiva riassegnazione ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero e
della  tutela  del territorio per il finanziamento delle attivita' di
cui agli articoli 5, comma 2, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 23 e 32.
  5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze provvede con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
  6.  Con  disposizioni  regionali  sono  determinate, sulla base del
costo del servizio, le tariffe corrispondenti relative alle attivita'
di competenza e le modalita' di versamento delle stesse tariffe.