Art. 33. Spese 1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui all'articolo 32, nonche' quelle relative al funzionamento della Commissione di cui all'articolo 6 e all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche di cui agli articoli 5, comma 2, 9, 10, 11, 16, 20, 21 e 23 sono a carico del notificante. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso, nonche' le modalita' per il loro versamento. Le tariffe di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre anni. 3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'articolo 32 sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale. 4. I notificanti provvedono al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero e della tutela del territorio per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli 5, comma 2, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 23 e 32. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 6. Con disposizioni regionali sono determinate, sulla base del costo del servizio, le tariffe corrispondenti relative alle attivita' di competenza e le modalita' di versamento delle stesse tariffe.