Art. 34.
                   Sanzioni relative al Titolo II
  1.  Chiunque  effettua  un'emissione deliberata di un OGM per scopi
diversi  dall'immissione  sul  mercato  senza  averne dato preventiva
notifica  all'autorita'  nazionale competente e' punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
  2.  Se  l'emissione  e'  effettuata  dopo la notifica, ma prima del
rilascio   del   provvedimento  di  autorizzazione  ovvero  dopo  che
l'autorizzazione  sia stata rifiutata o revocata ovvero in violazione
dei  provvedimenti  che  dispongono  la  sospensione o l'interruzione
definitiva  dell'emissione  o  prescrivono  modifiche  alle modalita'
dell'emissione,  si  applica  l'arresto  da  sei  mesi  a  due anni o
l'ammenda sino ad euro 51.700.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 si applicano per ogni
successiva   emissione   dello   stesso   OGM  nell'ipotesi  prevista
dall'articolo 8, comma 5.
  4.  Chiunque  effettua una emissione deliberata di un OGM per scopi
diversi  dall'immissione  sul mercato senza osservare le prescrizioni
stabilite  nel  provvedimento  di  autorizzazione  e'  punito  con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.
  5.  Chiunque,  nei  casi  previsti  dall'articolo  11, comma 1, non
comunica   immediatamente   all'autorita'   nazionale  competente  le
informazioni  prescritte  ovvero  non  adotta, nello stesso tempo, le
misure  necessarie  per  la  tutela  della  salute  umana,  animale e
dell'ambiente  ivi  previste,  e'  punito,  nel  primo  caso,  con la
sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500, nel
secondo,  con  l'arresto  sino  a  due  anni o l'ammenda sino ad euro
51.700.
  6.  Chiunque,  all'esito  di ciascuna emissione e, successivamente,
alle  scadenze  fissate  nell'autorizzazione, non invia all'autorita'
nazionale  competente  la  relazione conclusiva sull'emissione di cui
all'articolo  13,  comma 1,  e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.
  7.  Chiunque,  nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 6, non
appone  adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la
presenza  di OGM, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 4.000 ad euro 10.000.