Art. 35.
                   Sanzioni relative al Titolo III
  1.  Chiunque  immette sul mercato un OGM senza aver provveduto alla
preventiva    notifica    all'autorita'    nazionale   competente   o
all'autorita'  competente  di  altro  Stato  membro  della  Comunita'
europea  nel  quale  l'immissione sul mercato comunitario e' avvenuta
per  la prima volta, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o
con l'ammenda sino ad euro 51.700.
  2.  Se  l'immissione sul mercato avviene dopo la notifica, ma prima
del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia
stata  rifiutata  o  revocata, si applica l'arresto sino a due anni o
l'ammenda sino ad euro 51.700.
  3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella
fattispecie di cui all'articolo 16, comma 7.
  4. Chiunque, dopo essere stato autorizzato dall'autorita' nazionale
competente  o  dall'autorita'  competente di altro Stato membro della
Comunita'  europea  all'immissione  sul  mercato di un OGM senza aver
provveduto,  nei  termini  previsti, alla notifica per il rinnovo del
provvedimento  di  autorizzazione,  continua,  dopo  la  scadenza  di
quest'ultimo,  ad  immettere  sul  mercato  l'OGM, ovvero, continua a
immettere  sul mercato l'OGM dopo che il rinnovo del provvedimento di
autorizzazione  sia  stato rifiutato o revocato, e' punito, nel primo
caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di
cui al comma 2.
  5.  Chiunque  effettua  l'immissione  sul  mercato di un OGM, senza
osservare    le   prescrizioni   stabilite   nel   provvedimento   di
autorizzazione  o  nel  provvedimento  di rinnovo dell'autorizzazione
rilasciati  dall'autorita'  competente  nazionale  o  dalla autorita'
competente  di  altro  Stato  membro  della  Comunita'  europea,  ivi
comprese  quelle sull'etichettatura e sull'imballaggio, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.
  6.  Chiunque, dopo la notifica all'autorita' nazionale competente o
dopo  avere  ottenuto  dalla  stessa  o dalla autorita' competente di
altro   Stato   membro   della   Comunita'  europea  l'autorizzazione
all'immissione sul mercato di un OGM disponendo di nuove informazioni
sui  rischi  dell'OGM  per la salute umana, animale e per l'ambiente,
non  adotta immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare la
salute  umana,  animale  e  l'ambiente  o  non comunica all'autorita'
nazionale competente le informazioni predette e le misure adottate e'
punito, nel primo caso, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda
sino  ad  euro  51.700,  nel  secondo, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.
  7.  Gli  utenti  di  un  OGM  immesso  sul  mercato  a  seguito del
provvedimento di autorizzazione o del rinnovo dello stesso rilasciati
dall'autorita'  nazionale  competente  o dall'autorita' competente di
altro  Stato  membro  della  Comunita' europea, che non rispettano le
condizioni  specifiche di impiego o le relative restrizioni in ordine
agli ambienti ed alle aree geografiche, previste nel provvedimento di
autorizzazione  o  di rinnovo dell'autorizzazione, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.100 ad euro 6.200.
  8.  Chiunque, dopo l'immissione sul mercato di un OGM, non effettua
il  monitoraggio e la relativa relazione alle condizioni indicate nel
provvedimento  di  autorizzazione rilasciato dall'autorita' nazionale
competente  o  dalla autorita' competente di altro Stato membro della
Comunita' europea ovvero non invia all'autorita' nazionale competente
la  relazione  concernente il monitoraggio, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.
  9.   Chiunque  non  osserva  i  provvedimenti,  adottati  ai  sensi
dell'articolo 25, che limitano o vietano temporaneamente l'immissione
sul  mercato,  l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM,
e'  punito  con  l'arresto  sino  a  due anni o con l'ammenda sino ad
euro 51.700.
  10.  Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'articolo 30, comma 2, non
comunica  alle  regioni  e  alle  province  autonome  competenti  per
territorio,   entro  quindici  giorni  dalla  messa  in  coltura,  la
localizzazione  delle coltivazioni degli OGM o non conserva per dieci
anni   le   informazioni   relative   agli   OGM  coltivati  ed  alla
localizzazione   delle   coltivazioni,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.