Art. 36.
           Sanzioni per danni provocati alla salute umana
          e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale
                 e risarcimento del danno ambientale
  1.  Fatte  salve  le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e
sempre   che   il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  chi,
nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM
ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo per la
salute   pubblica   ovvero   pericolo  di  degradazione  rilevante  e
persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche e' punito con
l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
  2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in
violazione  delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno
alle acque, al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambientali,
ovvero  determina  un  pericolo  concreto  ed attuale di inquinamento
ambientale,  e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate:  e  degli  impianti  dai quali e' derivato il danno ovvero
deriva   il   pericolo   di  inquinamento,  ai  sensi  e  secondo  il
procedimento   di   cui   all'articolo  17  del  decreto  legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
  3.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e'
fatto  salvo  il  diritto  ad  ottenere il risarcimento del danno non
eliminabile  con  la  bonifica  ed il ripristino ambientale di cui al
comma 2.
  4.  Nel  caso  in cui non sia possibile una precisa quantificazione
del  danno  di  cui  al  comma  3,  lo stesso si presume, salvo prova
contraria,  di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla
sanzione  pecuniaria  amministrativa  ovvero alla sanzione penale, in
concreto  applicata.  Nel  caso  in  cui  sia stata irrogata una pena
detentiva,  solo  al  fine  della quantificazione del danno di cui al
presente  comma,  il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha
luogo calcolando duecentosei euro per un giorno di pena detentiva.
  5.  In caso di condanna penale o di emanazione del provvedimento di
cui  all'articolo  444 del codice di procedura penale, la cancelleria
del  giudice  che  ha  emanato il provvedimento trasmette copia dello
stesso  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli
enti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 56 del decreto legislativo
11 maggio  1999, n. 152, come modificato dall'articolo 22 del decreto
legislativo   18 agosto  2000,  n.  258,  danno  prontamente  notizia
dell'avvenuta  erogazione  delle sanzioni amministrative al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine del recupero del
danno ambientale.
  6.  Chiunque  non  ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 e'
punito  con  l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
2.600 ad euro 25.900.
 
          Note all'art. 36:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, recante: «Attuazione
          delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE sui
          rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui
          rifiuti di imballaggio»:
              «Art.  17  (Bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
          inquinati).  -  1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  il  Ministro dell'ambiente,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente   (ANPA),   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano, definisce:
                a)  i  limiti  di accettabilita' della contaminazione
          dei   suoli,   delle   acque  superficiali  e  delle  acque
          sotterranee  in relazione alla specifica destinazione d'uso
          dei siti;
                b) le  procedure  di  riferimento  per  il prelievo e
          l'analisi dei campioni;
                c) i  criteri  generali per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
                c-bis) tutte  le  operazioni  di  bonifica di suoli e
          falde  acquifere  che  facciano  ricorso a batteri, a ceppi
          batterici  mutanti,  a  stimolanti  di batteri naturalmente
          presenti   nel  suolo  al  fine  di  evitare  i  rischi  di
          contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
              1-bis.  I  censimenti  di  cui  al decreto del Ministro
          dell'ambiente  16 maggio  1989,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
          interne  ai  luoghi  di produzione, raccolta, smaltimento e
          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
          rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175, e
          successive   modificazioni.   Il   Ministro   dell'ambiente
          dispone,  eventualmente attraverso accordi di programma con
          gli  enti  provvisti  delle  tecnologie di rilevazione piu'
          avanzate,  la  mappatura  nazionale  dei  siti  oggetto dei
          censimenti e la loro verifica con le regioni.
              2.  Chiunque  cagiona, anche in maniera accidentale, il
          superamento  dei  limiti  di  cui  al  comma 1, lettera a),
          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          superamento  dei  limiti  medesimi, e' tenuto a procedere a
          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
          bonifica  e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
          degli   impianti   dai   quali   deriva   il   pericolo  di
          inquinamento. A tal fine:
                a) deve  essere  data,  entro  48  ore,  notifica  al
          comune,  alla  provincia  ed  alla regione territorialmente
          competenti,  nonche'  agli  organi di controllo sanitario e
          ambientale,  della  situazione  di  inquinamento ovvero del
          pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
                b) entro  le quarantotto ore successive alla notifica
          di  cui  alla lettera a), deve essere data comunicazione al
          comune  ed  alla provincia ed alla regione territorialmente
          competenti  degli interventi di messa in sicurezza adottati
          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di
          pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
          il rischio sanitario ed ambientale;
                c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
          di  pericolo,  deve  essere  presentato  al  comune ed alla
          regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
              3.  I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
          delle  proprie  funzioni istituzionali individuano siti nei
          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
          previsti,  ne danno comunicazione al comune, che diffida il
          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
          comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
              4.  Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza la
          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
          giorni  dalla data di presentazione del progetto medesimo e
          ne  da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
          le   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  del  progetto
          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
          essere prestate a favore della regione per la realizzazione
          e  l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto di
          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
          in  sicurezza  riguarda  un'area compresa nel territorio di
          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
          autorizzati dalla regione.
              5.  Entro  sessanta  giorni dalla data di presentazione
          del  progetto  di  bonifica  la  regione puo' richiedere al
          comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
              6.   Qualora   la  destinazione  d'uso  prevista  dagli
          strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di
          limiti  di accettabilita' di contaminazione che non possono
          essere  raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
          tecnologie     disponibili     a     costi    sopportabili,
          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
          l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni
          derivanti  dall'inquinamento  residuo,  da  attuarsi in via
          prioritaria  con  l'impiego  di  tecniche  e  di ingegneria
          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
          all'utilizzo  dell'area bonificata rispetto alle previsioni
          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
          prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli
          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
              6-bis.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati
          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
          disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo
          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          pubblici  connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
          e   ambientale  o  occupazionali.  Ai  predetti  contributi
          pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi
          10 e 11.
              7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4 costituisce
          variante  urbanistica,  comporta  dichiarazione di pubblica
          utilita',  di  urgenza  e di indifferibilita' dei lavori, e
          sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e  gli  assensi  previsti dalla legislazione vigente per la
          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
          attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto  di
          bonifica.
              8.  Il  completamento  degli  interventi  previsti  dai
          progetti  di  cui  al  comma 2, lettera c), e' attestato da
          apposita    certificazione   rilasciata   dalla   provincia
          competente per territorio.
              9.  Qualora  i  responsabili  non provvedano ovvero non
          siano  individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
          di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale sono realizzati
          d'ufficio  dal  comune  territorialmente  competente  e ove
          questo  non  provveda dalla regione, che si avvale anche di
          altri  enti  pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
          predetti  interventi  le regioni possono istituire appositi
          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
              10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
          di  ripristino  ambientale  nonche'  la realizzazione delle
          eventuali  misure  di  sicurezza  costituiscono onere reale
          sulle  aree  inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale
          deve   essere  indicato  nel  certificato  di  destinazione
          urbanistica  ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
          2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
              11.  Le  spese  sostenute per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          nonche'  per  la  realizzazione  delle  eventuali misure di
          sicurezza,  ai  sensi  dei  commi  2 e 3, sono assistite da
          privilegio  speciale  immobiliare  sulle  aree medesime, ai
          sensi  e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
          codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
          pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
          Le  predette  spese  sono  altresi' assistite da privilegio
          generale mobiliare.
              11-bis.  Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
          a  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria  che lo ha disposto
          autorizza   l'accesso   al   sito  per  l'esecuzione  degli
          interventi  di  messa  in  sicurezza, bonifica e ripristino
          ambientale   delle   aree,   anche   al  fine  di  impedire
          l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
          peggioramento della situazione ambientale.
              12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
          organi  di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
          individui:
                a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;
                b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
                c) gli  enti  di cui la regione intende avvalersi per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati;
                d) la stima degli oneri finanziari.
              13.  Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
          di   un'area   comporti   l'applicazione   dei   limiti  di
          accettabilita'    di   contaminazione   piu'   restrittivi,
          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
          interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto
          che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
          L'accertamento  dell'avvenuta  bonifica e' effettuato dalla
          provincia ai sensi del comma 8.
              13-bis.  Le  procedure  per  gli interventi di messa in
          sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale
          disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque
          utilizzate ad iniziativa degli interessati.
              13-ter.  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di
          bonifica  e  di ripristino ambientale previsti dal presente
          articolo   vengono   effettuati   indipendentemente   dalla
          tipologia,  dalle  dimensioni  e  dalle caratteristiche dei
          siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
              14.  I  progetti  relativi ad interventi di bonifica di
          interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
          con  la regione territorialmente competente. L'approvazione
          produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione
          degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,
          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
          valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da
          realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di
          bonifica.
              15.  I  limiti, le procedure, i criteri generali di cui
          al  comma  1  ed  i progetti di cui al comma 14 relativi ad
          aree  destinate  alla produzione agricola e all'allevamento
          sono  definiti  ed  approvati  di concerto con il Ministero
          delle risorse agricole, alimentari e forestali.
              15-bis.  Il  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tcnologica  e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di
          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
          artigiane    che   intendano   accedere   a   incentivi   e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
              15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
          pubblica,  rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
          e regionale dei siti contaminati da bonificare».
              - L'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
          «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale», cosi' recita:
              «Art.  18.  -  1.  Qualunque  fatto doloso o colposo in
          violazione  di  disposizioni  di  legge  o di provvedimenti
          adottati  in  base  a  legge che comprometta l'ambiente, ad
          esso   arrecando   danno,   alterandolo,  deteriorandolo  o
          distruggendolo  in  tutto  o in parte, obbliga l'autore del
          fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
              2.  Per  la  materia  di  cui al precedente comma 1, la
          giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
          della  Corte  dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
          se  esercitata  in  sede  penale,  e' promossa dallo Stato,
          nonche'  dagli  enti territoriali sui quali incidano i beni
          oggetto del fatto lesivo.
              4.  Le  associazioni  di  cui al precedente art. 13 e i
          cittadini,  al  fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
          da  parte  dei  soggetti  legittimati, possono denunciare i
          fatti   lesivi   di  beni  ambientali  dei  quali  siano  a
          conoscenza.
              5.  Le  associazioni  individuate  in  base all'art. 13
          della  presente  legge  possono intervenire nei giudizi per
          danno  ambientale  e  ricorrere  in  sede  di giurisdizione
          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
              6.  Il  giudice,  ove  non  sia  possibile  una precisa
          quantificazione  del danno, ne determina l'ammontare in via
          equitativa,  tenendo  comunque  conto  della gravita' della
          colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
          del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
          suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
              7.  Nei  casi di concorso nello stesso evento di danno,
          ciascuno   risponde   nei   limiti   della   piu'   propria
          responsabilita' individuale.
              8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
          possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
          responsabile.
              9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato
          risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
          di  cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
          alla  riscossione  delle  entrate patrimoniali dello Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
              9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
          in  favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui
          al  comma 1,  ivi comprese quelle derivanti dall'escussione
          di  fidejussioni  a  favore dello Stato, assunte a garanzia
          del  risarcimento  medesimo,  sono  versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato, per essere riassegnate, con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  ad  un  fondo  di  rotazione da
          istituire  nell'ambito  di  apposita unita' previsionale di
          base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
          al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
                a)     interventi    urgenti    di    perimetrazione,
          caratterizzazione  e messa in sicurezza dei siti inquinati,
          con  priorita'  per  le aree per le quali ha avuto luogo il
          risarcimento del danno ambientale;
                b) interventi    di   disinquinamento,   bonifica   e
          ripristino  ambientale  delle aree per le quali abbia avuto
          luogo il risarcimento del danno ambientale;
                c) interventi  di  bonifica  e  ripristino ambientale
          previsti  nel  programma nazionale di bonifica e ripristino
          ambientale  dei  siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
          della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
              9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,  sono  disciplinate  le
          modalita'  di  funzionamento e di accesso al predetto fondo
          di  rotazione,  ivi  comprese  le procedure per il recupero
          delle somme concesse a titolo di anticipazione».
              -  L'art.  444  del  codice  di procedura penale, cosi'
          recita:
              «Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
          procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
          e  3-quater,  nonche'  quelli contro coloro che siano stati
          dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
          tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
          del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta».
              -  Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
          «Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
          recepimento   della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane e della direttiva
          91/676/CEE    relativa    alla   protezione   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti  agricole», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 29 maggio 1999, n. 124, s.o.
              -   L'art.   56,   comma  1,  del  sopracitato  decreto
          legislativo,  come  modificato  dall'art.  22  del  decreto
          legislativo 8 agosto 2000, n. 258, cosi' recita:
              «Art.  56 (Competenza e giurisdizione). - 1. In materia
          di     accertamento    degli    illeciti    amministrativi,
          all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie
          provvede,  salvo diversa disposizione delle regioni o delle
          province  autonome,  la regione o la provincia autonoma nel
          cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione
          delle  sanzioni  previste dall'art. 54, commi 8 e 9, per le
          quali  e'  competente  il  comune,  salve  le  attribuzioni
          affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.
              1-bis.   Fatto   salvo   quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  alla sorveglianza e
          all'accertamento  degli  illeciti in violazione delle norme
          in  materia  di  tutela delle acque dall'inquinamento e del
          relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello
          Stato,  in  qualita'  di  Forza di polizia specializzata in
          materia ambientale.
              2.   Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative  alle
          sanzioni  amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
          giudizio  di  opposizione  di  cui  all'art. 23 della legge
          24 novembre 1981, n. 689.
              3.  Per  i procedimenti penali pendenti alla entrata in
          vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non
          deve  pronunziare  decreto  di  archiviazione o sentenza di
          proscioglimento,  dispone  la  trasmissione degli atti agli
          enti  indicati  al  comma 1 ai fini dell'applicazione delle
          sanzioni amministrative.
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente  decreto  non  si  applica  il pagamento in misura
          ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689».