Art. 38. Disposizioni transitorie e finali 1. Le autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM rilasciati a norma del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non rinnovate ai sensi dell'articolo 20, si intendono scadute alla data del 17 ottobre 2006. 2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 33, comma 2, si applicano le tariffe in materia di OGM adottate in attuazione del citato decreto legislativo n. 92 del 1993. 3. E' abrogato il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Sirchia, Ministro della salute Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marzano, Ministro delle attivita' produttive Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 38: - Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi note alle premesse.