Art. 38.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Le autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM rilasciati a
norma del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, prima dell'entrata
in   vigore   del  presente  decreto,  ove  non  rinnovate  ai  sensi
dell'articolo 20, si intendono scadute alla data del 17 ottobre 2006.
  2.  Fino  all'adozione del decreto di cui all'articolo 33, comma 2,
si  applicano le tariffe in materia di OGM adottate in attuazione del
citato decreto legislativo n. 92 del 1993.
  3. E' abrogato il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 38:
              -  Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi
          note alle premesse.