Art. 4.
                               Deroghe
  1.  Il  presente decreto non si applica agli organismi ottenuti con
le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B.
  2.  Il  presente  decreto  non  si  applica al trasporto di OGM per
ferrovia,  su  strada, per vie navigabili interne, per mare o per via
aerea.