Art. 6.
            Commissione interministeriale di valutazione
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del  presente decreto, e' istituita una Commissione interministeriale
per l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni di
cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
    a)  verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni
sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
    b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente
presentata  dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e dal
pubblico;
    c) valutare  i rischi dell'emissione per la salute umana, animale
e per l'ambiente;
    d)   esaminare  le  informazioni  del  notificante  di  cui  agli
articoli 8,  11,  16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la
richiesta  di  parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
    e) disporre,  se  del caso, la consultazione delle parti sociali,
del  pubblico  e  di  ogni  altro  soggetto interessato, ivi compresi
eventuali   comitati   scientifici   ed   etici,  sia  nazionali  che
comunitari;
    f) redigere  le  proprie  conclusioni  e,  nei  casi previsti, la
relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20.
  2.  La  Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le
relazioni  di  valutazione  e  le informazioni relative all'emissione
deliberata  e  all'immissione  sul  mercato  di OGM provenienti dalle
autorita'  competenti  degli  altri  Stati membri e dalla Commissione
europea e trasmesse all'autorita' competente ai sensi della direttiva
2001/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee del
17 aprile  2001,  n.  L 106,  richiedendo,  se  del  caso,  ulteriori
informazioni  ed  esprimendo  il  proprio  parere  sulla  base  della
valutazione dei rischi dell'emissione.
  3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 e' presieduta
da  un  direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  ovvero  da  un  suo  sostituto,  ed  e' composta da
rappresentanti  e  da  esperti  di  comprovata competenza scientifica
designati dalle amministrazioni interessate, cosi' ripartiti:
    a)  un  rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio;
    b) un rappresentante del Ministero della salute;
    c)  un  rappresentante  del  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
    d) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
    e) un  rappresentante  del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
    f) tre  rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
    g) due  esperti  del  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio;
    h) due esperti del Ministero della salute;
    i) due   esperti   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali;
    j) due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT);
    k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione (INRAN);
    l) un esperto del Ministero delle attivita' produttive;
    m) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
    n) un  esperto  dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
  4.  Per  ciascuno  dei  componenti di cui al comma 3 e' nominato un
membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
  5.  Le  funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1,
sono   svolte   dal   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, presso il quale la medesima ha sede.
  6.   La   Commissione   interministeriale  di  valutazione,  i  cui
componenti  durano  in  carica  quattro  anni, adotta, entro sessanta
giorni   dalla   data   della  sua  istituzione,  un  regolamento  di
funzionamento interno.
  7.  All'articolo 14,  comma  8,  del  decreto legislativo 12 aprile
2001,  n.  206,  le parole da «anche per l'esercizio» fino a «decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 92», sono soppresse.
  8.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  7  si applicano a partire
dall'entrata  in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa
data  il  notificante  provvede  al  versamento  delle tariffe di cui
all'articolo 33   al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  n.  206 del 2001, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.     14    (Commissione    interministeriale    di
          valutazione).  1. Con decreto del Ministro della sanita' e'
          istituita una commissione interministeriale di valutazione,
          composta  dal  direttore  generale  del  dipartimento della
          prevenzione  del  Ministero  della  sanita'  o  da  un  suo
          sostituto,  che  la  presiede,  da  11  rappresentanti  dei
          Ministeri   interessati  e  da  11  esperti  di  comprovata
          competenza scientifica, cosi' suddivisi:
                a) due  rappresentanti  designati  dal Ministro della
          sanita';
                b) due    rappresentanti   designati   dal   Ministro
          dell'ambiente;
                c) due  rappresentanti  designati  dal Ministro delle
          politiche agricole e forestali;
                d) due    rappresentanti   designati   dal   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                e) un    rappresentante    designato   dal   Ministro
          dell'interno;
                f) un    rappresentante    designato   dal   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                g) un   rappresentante  designato  dal  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale;
                h) un esperto designato dal Ministro della sanita';
                i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
                j) un  esperto designato dal Ministro delle politiche
          agricole e forestali;
                k) un  esperto  designato  dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale;
                l) due  esperti  designati dall'Istituto superiore di
          sanita';
                m) due  esperti  designati dall'Agenzia nazionale per
          la protezione ambientale;
                n) un esperto designato dall'Agenzia nazionale per la
          protezione civile;
                o) due  esperti designati dall'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
              2.  Per  ciascuno  dei componenti di cui al comma 1, e'
          nominato  un  membro  supplente  di comprovata esperienza e
          competenza.
              3.  La commissione di cui al comma 1 e' integrata da un
          rappresentante  designato dalla Conferenza permanente per i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,
          con facolta' di delega.
              4.  Nello  svolgimento  dei lavori, la commissione puo'
          organizzarsi  in  sottogruppi  ed  acquisire,  ove ritenuto
          necessario,   pareri   di   esperti   esterni,  secondo  la
          legislazione vigente.
              5.  Le  funzioni  di  segreteria sono svolte a cura del
          Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita',
          presso il quale ha sede la commissione interministeriale di
          valutazione.
              6.  La  commissione  dura  in  carica quattro anni ed i
          componenti possono essere riconfermati.
              7. La commissione svolge i seguenti compiti:
                a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10
          e  12,  ed  esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art.
          11, individuando i casi di applicazione dell'art. 15;
                b) esprime  parere  su  ogni altra questione relativa
          agli aspetti considerati dal presente decreto;
                c) promuove,  ove lo ritenga necessario, la richiesta
          di  parere  al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato
          nazionale  per  la  biosicurezza  e  le biotecnologie della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              8.   La   commissione  di  cui  al  presente  articolo,
          sostituisce  la  commissione di cui all'art. 15 del decreto
          legislativo  3 marzo  1993,  n. 91, abrogato con l'art. 24.
          Tutti  i riferimenti al predetto art. 15, contenuti in atti
          normativi,   si   intendono   pertanto   sostituiti  con  i
          riferimenti al presente articolo».