Art. 7.
                        Preparati medicinali
  1.  Gli  articoli da  8  a  14  non si applicano alle sostanze e ai
preparati medicinali per uso umano contenenti o consistenti in un OGM
purche'  la loro emissione deliberata a fini diversi dalla immissione
sul  mercato  sia autorizzata da una normativa che faccia riferimento
al presente decreto e che preveda:
    a) quantomeno una valutazione specifica del rischio ambientale ai
sensi  dell'allegato  II,  sulla  base delle informazioni specificate
all'allegato III;
    b) l'autorizzazione alla sperimentazione;
    c) un   piano   di   sorveglianza   conforme  a  quanto  previsto
dall'allegato  III A,  parte  E,  punti  1,  2  e  4,  allo  scopo di
individuare gli effetti dello o degli OGM sulla salute umana, animale
e sull'ambiente;
    d) disposizioni  relative  al  trattamento di nuove informazioni,
informazione al pubblico, informazione sui risultati delle emissioni,
scambi  di  informazioni  almeno  equivalenti  a quelle contenute nel
presente decreto;
    e) la  necessita'  del  consenso  esplicito da parte dei soggetti
sottoposti alla sperimentazione.
  2.  La  valutazione  dei  rischi  per  l'ambiente  presentati dalle
sostanze  e  dai  preparati  di  cui  al  comma 1 e' effettuata dalla
Commissione  di  cui  all'articolo 6  e comunicata al Ministero della
salute per i provvedimenti di competenza.