Art. 8. 
                              Notifica 
  1. Fatto salvo quanto previsto  all'articolo  7,  chiunque  intende
effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM e'  tenuto
a presentare preventivamente  una  notifica  all'autorita'  nazionale
competente. 
  2. La notifica comprende: 
    a) un fascicolo tecnico, su  supporto  cartaceo  ed  informatico,
contenente le informazioni di cui  all'allegato  III  necessarie  per
valutare il  rischio  ambientale  connesso  all'emissione  deliberata
dell'OGM e in particolare: 
      1) informazioni generali, comprese quelle relative al personale
e alla sua formazione; 
      2) informazioni relative all'OGM; 
      3) informazioni relative alle  condizioni  di  emissione  e  al
potenziale ambiente ospite; 
      4) informazioni sulle interazioni tra OGM e ambiente; 
      5) un piano di  monitoraggio  conforme  alle  pertinenti  parti
dell'allegato III e diretto a individuare gli effetti dell'OGM  sulla
salute umana, animale e sull'ambiente; 
      6) informazioni relative ai piani di controllo,  ai  metodi  di
bonifica, al trattamento dei rifiuti e ai piani di intervento in caso
di emergenza; 
      7) una sintesi delle informazioni di cui ai  punti  precedenti,
redatta nelle lingue italiana ed inglese in  conformita'  alle  linee
guida di cui alla decisione 2002/813/CE del Consiglio del  3  ottobre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del
18 ottobre 2002, n. L 280, che contenga anche tutte  le  informazioni
di cui all'articolo 27, comma 4. 
    b)  la  valutazione  del  rischio  ambientale  e  le  conclusioni
prescritte dall'allegato II, parte D, con i riferimenti bibliografici
e l'indicazione  dei  metodi  utilizzati,  su  supporto  cartaceo  ed
informatico; 
    c) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i  sistemi
agrari e la filiera agroalimentare, in conformita' alle  prescrizioni
stabilite dal decreto di cui al comma 6. 
  3. Il notificante puo' rinviare a dati  o  risultati  di  notifiche
gia'  presentate  anche  da  altri  notificanti  o  puo'   presentare
ulteriori informazioni, a suo avviso  pertinenti,  a  condizione  che
tali  informazioni,  dati  e  risultati  siano  relativi  a   rilasci
effettuati in siti o in ecosistemi del tutto simili a quelli  oggetto
della notifica. Tali informazioni, dati o risultati, se  di  terzi  e
dichiarati di carattere riservato, devono essere accompagnati da  una
lettera di accesso rilasciata dal titolare della relativa  proprieta'
intellettuale. 
  4. L'autorita' nazionale competente puo' accettare che le emissioni
dello stesso OGM in uno stesso luogo  o  in  luoghi  diversi  per  lo
stesso scopo e in un periodo  determinato  di  tempo  possano  essere
comunicate con un'unica notifica. 
  5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM,  precedentemente
notificato  come  parte  dello  stesso  programma  di   ricerca,   il
notificante e' tenuto ad inviare una nuova notifica. In questo  caso,
il notificante puo' fare riferimento ai  dati  forniti  in  notifiche
precedenti o ai risultati relativi ad emissioni precedenti. 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, sono definite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le  prescrizioni  ai  fini  della  valutazione  del
rischio di cui al comma 2, lettera c). 
 
                    Nota all'art. 8: 
              - Per la decisione 2002/813/CE vedi note alle premesse.