Art. 9.
                     Istruttoria della notifica
  1.  Ricevuta  la  notifica  di  cui  all'articolo 8  ed  effettuata
l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a),
l'autorita'  nazionale  competente, non appena possibile e, comunque,
non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa:
    a) trasmette  copia della notifica come previsto dall'articolo 5,
comma 2, lettera b);
    b) avvia,  ai sensi dell'articolo 5, la consultazione pubblica di
cui all'articolo 12.
  2.  La  Commissione  di  cui  all'articolo 6, entro sessanta giorni
dalla    conclusione    della    consultazione    pubblica   di   cui
all'articolo 12,  effettua  la  valutazione  della notifica e, tenuto
conto  delle  osservazioni  eventualmente  pervenute  nel corso della
consultazione   stessa,   nonche'   delle   specifiche   esigenze  di
prevenzione  ambientale  e  di tutela della salute umana, individuate
rispettivamente  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  dal  Ministero della salute, e delle condizioni per la
protezione  dei sistemi agrari proposte dal Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  redige  e  trasmette all'autorita' nazionale
competente le proprie conclusioni.
  3. Entro quindici giorni dalla scadenza di cui al comma 2, sentiti,
per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e delle
politiche agricole e forestali, l'autorita' nazionale competente:
    a)   rilascia   al   notificante   una   autorizzazione   scritta
all'emissione,  precisandone le condizioni che, comunque, non possono
essere  meno restrittive di quelle contenute nelle conclusioni di cui
al  comma  2,  provvedendo contestualmente a darne comunicazione alle
regioni e alle province autonome interessate; ovvero
    b) comunica per iscritto al notificante i motivi del diniego.
  4.  Nel  calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non e' computato
il periodo di tempo durante il quale l'autorita' nazionale competente
o  la  Commissione  di cui all'articolo 6 sono in attesa di ulteriori
informazioni eventualmente richieste al notificante.
  5.  Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non e', altresi',
computato  il  periodo  di  tempo  necessario all'autorita' nazionale
competente  o  alla  Commissione  di  cui all'articolo 6, per l'esame
delle  nuove  informazioni  trasmesse  dal  notificante,  o  comunque
acquisite, che prevedono una nuova valutazione. Tale periodo non puo'
superare la durata di trenta giorni.
  6.  Il  notificante  puo' procedere all'emissione solamente dopo il
rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'autorita' nazionale
competente, rispettando tutte le condizioni in essa precisate.