Art. 9. Istruttoria della notifica 1. Ricevuta la notifica di cui all'articolo 8 ed effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), l'autorita' nazionale competente, non appena possibile e, comunque, non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa: a) trasmette copia della notifica come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b); b) avvia, ai sensi dell'articolo 5, la consultazione pubblica di cui all'articolo 12. 2. La Commissione di cui all'articolo 6, entro sessanta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica di cui all'articolo 12, effettua la valutazione della notifica e, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute nel corso della consultazione stessa, nonche' delle specifiche esigenze di prevenzione ambientale e di tutela della salute umana, individuate rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della salute, e delle condizioni per la protezione dei sistemi agrari proposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, redige e trasmette all'autorita' nazionale competente le proprie conclusioni. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza di cui al comma 2, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, l'autorita' nazionale competente: a) rilascia al notificante una autorizzazione scritta all'emissione, precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere meno restrittive di quelle contenute nelle conclusioni di cui al comma 2, provvedendo contestualmente a darne comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate; ovvero b) comunica per iscritto al notificante i motivi del diniego. 4. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non e' computato il periodo di tempo durante il quale l'autorita' nazionale competente o la Commissione di cui all'articolo 6 sono in attesa di ulteriori informazioni eventualmente richieste al notificante. 5. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non e', altresi', computato il periodo di tempo necessario all'autorita' nazionale competente o alla Commissione di cui all'articolo 6, per l'esame delle nuove informazioni trasmesse dal notificante, o comunque acquisite, che prevedono una nuova valutazione. Tale periodo non puo' superare la durata di trenta giorni. 6. Il notificante puo' procedere all'emissione solamente dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'autorita' nazionale competente, rispettando tutte le condizioni in essa precisate.