(Allegato I-Allegato I A)
                                                         ALLEGATO I A 
                                     (articolo 3, comma 1, lettera b) 
 
                 TECNICHE DI MODIFICAZIONE GENETICA 
 
                               PARTE I 
 
   Le tecniche di modificazione genetica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b), punto 1, comprendono, tra l'altro: 
 
1) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che  comportano  la
   formazione di nuove combinazioni di  materiale  genetico  mediante
   inserimento in un virus, in un plasmide batterico o  in  qualsiasi
   altro  vettore,  di  molecole  di  acido  nucleico  prodotte   con
   qualsiasi meno  all'esterno  di  un  organismo,  nonche'  la  loro
   incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono  per
   natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; 
2) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo  di
   materiale  ereditabile  preparato  al  suo  esterno,  tra  cui  la
   microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; 
 
3) fusione cellulare, inclusa la fusione di protoplasti,  o  tecniche
di ibridazione per la costruzione di  cellule  vive,  che  presentano
nuove combinazioni di materiale  genetico  ereditabile,  mediante  la
fusione di due o piu' cellule, utilizzando metodi non naturali. 
 
                               PARTE 2 
 
   Tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2,  che
non si ritiene producano modificazioni genetiche,  a  condizione  che
non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o
di organismi geneticamente modificati prodotti con tecniche o  metodi
diversi da quelli esclusi dall'allegato I B: 
 
1)fecondazione in vitro; 
2) processi naturali, quali  la  coniugazione,  la  traduzione  e  la
trasformazione, 
3) induzione della poliploidia.