ALLEGATO I B (articolo 4, comma 1) TECNICHE DI MODIFICAZIONE GENETICA Le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione del presente decreto, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o piu' tecniche oppure uno o piu' metodi elencati qui di seguito, sono: 1) la mutagenesi; 2) la fusione cellulare, inclusa la fusione di protoplasti, di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali.